Sentenza 378/2000 (ECLI:IT:COST:2000:378)
Massima numero 25647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 27/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione emilia-romagna - Edilizia e urbanistica - Piano territoriale paesistico regionale - Immediata precettività dei vincoli di carattere generale o particolare derivanti dal piano e loro prevalenza sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati - Misure di salvaguardia quale conseguenza dell'adozione del piano - Denunciata violazione dei principi fondamentali e dell'autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Natura e finalità di tutela ambientale e culturale del piano territoriale regionale - Non fondatezza della questione.
Regione emilia-romagna - Edilizia e urbanistica - Piano territoriale paesistico regionale - Immediata precettività dei vincoli di carattere generale o particolare derivanti dal piano e loro prevalenza sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati - Misure di salvaguardia quale conseguenza dell'adozione del piano - Denunciata violazione dei principi fondamentali e dell'autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Natura e finalità di tutela ambientale e culturale del piano territoriale regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Il piano territoriale paesistico regionale previsto dalla legge dalla Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 - riconducibile alla categoria dei "piani urbanistici territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali e inquadrato nei "piani territoriali stralcio relativi all'intero territorio regionale", qualificati "tematici" e che, come tale, puo' produrre non solo gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico, volto ad orientare e condizionare (con direttive) l'azione dei soggetti pubblici, ma, per la parte contenente prescrizioni comportanti obblighi di carattere generale o particolare, risulta immediatamente operativo per i soggetti privati - non viene, con cio' in contrasto con i principi stabiliti nella legge urbanistica n. 1150 del 1942, in quanto il modello di regolazione del territorio ivi configurato, e' stato ormai sostituito da un sistema di pianificazione, che privilegia l'efficacia dei vincoli e il riconoscimento di effetti anticipati con l'adozione dei piani, rispetto alla stessa pianificazione definitiva e al perfezionamento dei vincoli stessi. Ne', nella previsione di detto piano, si ravvisa lesione dell'autonomia comunale in materia di programmazione urbanistica, poiche' la giustificazione dell'intervento regionale si rinviene nella tipologia stessa del piano "tematico" e nella natura delle prescrizioni, volte alla protezione di valori estetico-culturali ed ambientali, i quali esigono previsioni programmatiche (ma anche precettive) estese ad um ambito territoriale piu' vasto e con maggior rigore ed efficienza, rispetto alle valutazioni operate nell'ambito del comune, fermo restando che questo puo', nella sua autonomia, imporre limiti piu' rigorosi o aggiuntivi anche sui beni gia' tutelati. Ne', del pari, risulta leso il diritto di partecipazione dei comuni interessati nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici regionali, essendo previste dalla legge in esame possibilita' plurime di intervento comunale, che rendono congrua ed effettiva la loro partecipazione, tenuto anche conto della natura e delle finalita' delle prescrizioni per una tutela ambientale e culturale. Non ha, infine, rilievo, la mancata fissazione di un limite massimo di durata del vincolo, in relazione all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, in quanto si e' in presenza di previsioni non preordinate all'espropriazione e non comportanti una inedificabilita' assoluta. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117 e 128 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, nel testo introdotto dalla legge regionale 29 marzo 1980 n. 23, per quanto appunto attiene ai denunciati profili di immediata precettivita' e di prevalenza (sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti) attribuite ai piani territoriali stralcio ed, in particolare nel piano paesistico-regionale, nonche' degli artt. 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 e 55 della predetta legge regionale n. 47 del 1978, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono l'applicazione delle misure di salvaguardia sulla domanda di rilascio di concessione edilizia quale conseguenza dell'adozione dei predetti piani e la protrazione in regime transitorio dei predetti effetti. - v. le sentenze n. 327/1990, n. 151/1986, n. 153/1986, n. 529/1995, n. 379/1994, n. 286/1997, n. 83/1997, n. 499/1988, n. 85/1998, 357/1998, n. 61/1994. A.M.M.
Il piano territoriale paesistico regionale previsto dalla legge dalla Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 - riconducibile alla categoria dei "piani urbanistici territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali e inquadrato nei "piani territoriali stralcio relativi all'intero territorio regionale", qualificati "tematici" e che, come tale, puo' produrre non solo gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico, volto ad orientare e condizionare (con direttive) l'azione dei soggetti pubblici, ma, per la parte contenente prescrizioni comportanti obblighi di carattere generale o particolare, risulta immediatamente operativo per i soggetti privati - non viene, con cio' in contrasto con i principi stabiliti nella legge urbanistica n. 1150 del 1942, in quanto il modello di regolazione del territorio ivi configurato, e' stato ormai sostituito da un sistema di pianificazione, che privilegia l'efficacia dei vincoli e il riconoscimento di effetti anticipati con l'adozione dei piani, rispetto alla stessa pianificazione definitiva e al perfezionamento dei vincoli stessi. Ne', nella previsione di detto piano, si ravvisa lesione dell'autonomia comunale in materia di programmazione urbanistica, poiche' la giustificazione dell'intervento regionale si rinviene nella tipologia stessa del piano "tematico" e nella natura delle prescrizioni, volte alla protezione di valori estetico-culturali ed ambientali, i quali esigono previsioni programmatiche (ma anche precettive) estese ad um ambito territoriale piu' vasto e con maggior rigore ed efficienza, rispetto alle valutazioni operate nell'ambito del comune, fermo restando che questo puo', nella sua autonomia, imporre limiti piu' rigorosi o aggiuntivi anche sui beni gia' tutelati. Ne', del pari, risulta leso il diritto di partecipazione dei comuni interessati nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici regionali, essendo previste dalla legge in esame possibilita' plurime di intervento comunale, che rendono congrua ed effettiva la loro partecipazione, tenuto anche conto della natura e delle finalita' delle prescrizioni per una tutela ambientale e culturale. Non ha, infine, rilievo, la mancata fissazione di un limite massimo di durata del vincolo, in relazione all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, in quanto si e' in presenza di previsioni non preordinate all'espropriazione e non comportanti una inedificabilita' assoluta. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117 e 128 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, nel testo introdotto dalla legge regionale 29 marzo 1980 n. 23, per quanto appunto attiene ai denunciati profili di immediata precettivita' e di prevalenza (sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti) attribuite ai piani territoriali stralcio ed, in particolare nel piano paesistico-regionale, nonche' degli artt. 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 e 55 della predetta legge regionale n. 47 del 1978, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono l'applicazione delle misure di salvaguardia sulla domanda di rilascio di concessione edilizia quale conseguenza dell'adozione dei predetti piani e la protrazione in regime transitorio dei predetti effetti. - v. le sentenze n. 327/1990, n. 151/1986, n. 153/1986, n. 529/1995, n. 379/1994, n. 286/1997, n. 83/1997, n. 499/1988, n. 85/1998, 357/1998, n. 61/1994. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte