Sentenza 122/1957 (ECLI:IT:COST:1957:122)
Massima numero 509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  04/07/1957;  Decisione del  04/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  507  508  510  511


Titolo
SENT. 122/57 C. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI PATRIMONIALI - COST., ART. 23 - SOVRACCANONE A CARICO DEI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI - NATURA DI "PRESTAZIONE IMPOSTA".

Testo
L'oggetto dell'art. 23 Cost., inteso alla tutela della liberta' e della proprieta' individuale, e' quello di determinare a quali condizioni una prestazione, personale o patrimoniale, puo' essere legittimamente "imposta", cioe' stabilita come obbligatoria a carico di una persona senza che la volonta' di questa vi abbia concorso; la sfera di applicazione di detta disposizione e' limitata alle prestazioni obbligatorie in quanto istituite da un atto di autorita', essendo irrilevante la denominazione della prestazione stessa. Di conseguenza, il sovraccanone gravante sui concessionari di grandi derivazioni idroelettriche rientra tra le prestazioni patrimoniali alle quali e' applicabile l'art. 23 cit. - a prescindere dallo stabilire se esso abbia carattere tributario ovvero sia un corrispettivo della concessione o un indennizzo ai Comuni -, in quanto si tratta di un obbligo, consistente nella corresponsione di una somma di denaro, imposto ai concessionari senza il concorso della loro volonta', per effetto di un atto emanato dal Ministro dei lavori pubblici. Conformi: sentt. nn. 4 e 30 del 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte