Sentenza 379/2000 (ECLI:IT:COST:2000:379)
Massima numero 25648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 27/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Fallimento - Azione revocatoria - Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Assoggettamento alla revocatoria - Asserita lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, di quello della tutela processuale del creditore e della libertà di iniziativa economica dei terzi contraenti del fallito - Non fondatezza della questione.
Fallimento - Azione revocatoria - Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Assoggettamento alla revocatoria - Asserita lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, di quello della tutela processuale del creditore e della libertà di iniziativa economica dei terzi contraenti del fallito - Non fondatezza della questione.
Testo
L'assoggettabilita' a revocatoria fallimentare - prevista nell'ambito della procedura fallimentare - anche dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con mezzi normali di pagamento, non lede il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), pur messa a confronto con una particolare ipotesi di esonero della revocatoria fallimentare (quella del monopolista legale) - ipotesi, questa, riconosciuta, in realta', non da una norma derogatoria, ma da un'interpretazione della giurisprudenza di legittimita' (Cassazione, sezioni unite, 11 novembre 1998, n. 11350) -, data la innegabile non omogeneita' delle situazioni confrontate. Ne', d'altro canto, l'istituto pecca di irragionevolezza, in quanto esso trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della 'par condicio creditorum', chiave di volta nell'attuale disciplina della procedura fallimentare. Cosi' come non puo' fondatamente invocarsi l'art. 24 Cost., come ulteriore parametro violato, dal momento che quest'ultimo articolo riguarda le garanzie processuali, e non gia' quelle sostanziali; mentre, per altro verso, il creditore non puo' incorrere nella 'mora credendi' quando rifiuta il pagamento - come vorrebbe la prospettata censura -, se il motivo e' legittimo e, pur quando dovesse accettare il pagamento con rischio della revocatoria, non necessariamente egli dovrebbe soccombere nell'eventuale giudizio, ove di consideri l'onere della prova della 'scientia decoctionis' posto a carico del curatore. Con riferimento, infine, all'art. 41 Cost, occorre ribadire che l'attuale disciplina della revocatoria fallimentare rientra nel <>. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. - Sulla 'par condicio creditorum', v. sentenze nn. 32/1992 e 204/1989. - Con riguardo al profilo della <> (ex art. 41 Cost.), v. sentenza n. 110/1995.
L'assoggettabilita' a revocatoria fallimentare - prevista nell'ambito della procedura fallimentare - anche dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con mezzi normali di pagamento, non lede il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), pur messa a confronto con una particolare ipotesi di esonero della revocatoria fallimentare (quella del monopolista legale) - ipotesi, questa, riconosciuta, in realta', non da una norma derogatoria, ma da un'interpretazione della giurisprudenza di legittimita' (Cassazione, sezioni unite, 11 novembre 1998, n. 11350) -, data la innegabile non omogeneita' delle situazioni confrontate. Ne', d'altro canto, l'istituto pecca di irragionevolezza, in quanto esso trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della 'par condicio creditorum', chiave di volta nell'attuale disciplina della procedura fallimentare. Cosi' come non puo' fondatamente invocarsi l'art. 24 Cost., come ulteriore parametro violato, dal momento che quest'ultimo articolo riguarda le garanzie processuali, e non gia' quelle sostanziali; mentre, per altro verso, il creditore non puo' incorrere nella 'mora credendi' quando rifiuta il pagamento - come vorrebbe la prospettata censura -, se il motivo e' legittimo e, pur quando dovesse accettare il pagamento con rischio della revocatoria, non necessariamente egli dovrebbe soccombere nell'eventuale giudizio, ove di consideri l'onere della prova della 'scientia decoctionis' posto a carico del curatore. Con riferimento, infine, all'art. 41 Cost, occorre ribadire che l'attuale disciplina della revocatoria fallimentare rientra nel <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte