Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Formazioni sociali senza scopo di lucro e soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione sollevata - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento - Possibilità di presentare un'opinione scritta come amici curiae (nel caso di specie: inammissibilità dell'intervento dell'Associazione Legambiente Sicilia Aps nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto la disposizione di interpretazione autentica della disciplina del terzo condono edilizio). (Classif. 111002).
Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Ciò vale, a fortiori, alla luce dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di amici curiae. (Precedenti: S. 16/2021-mass. 43573; S. 3/2021-mass. 43358; S. 134/2020-mass. 43390; S. 56/2020-mass. 42159).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, l'intervento ad adiuvandum spiegato dalla Associazione Legambiente Sicilia Aps nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l e s, 123 e 127 Cost., nonché agli artt. 14 e 27 dello statuto della Regione Siciliana - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021, che, al fine di fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che ha attuato il cosiddetto terzo condono edilizio, inserisce nella legge reg. Siciliana n. 16 del 2016 l'art. 25-bis, ai sensi del quale «resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta». L'associazione interveniente non è titolare di potestà legislativa).