Ordinanza 380/2000 (ECLI:IT:COST:2000:380)
Massima numero 25649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 27/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Amministrazione penitenziaria - Trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato - Divieto di attribuzione al personale di quella amministrazione - Rilevata difformità tra la parte motiva e il dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non sanabile attraverso la procedura (seguita dal rimettente) di correzione degli errori materiali - Impossibilità di individuare la portata del provvedimento - Manifesta inammissibilita' della questione.
Impiego pubblico - Amministrazione penitenziaria - Trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato - Divieto di attribuzione al personale di quella amministrazione - Rilevata difformità tra la parte motiva e il dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non sanabile attraverso la procedura (seguita dal rimettente) di correzione degli errori materiali - Impossibilità di individuare la portata del provvedimento - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - cui si accompagna, nella motivazione dell'atto di rimessione, la denuncia dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in riferimento agli artt. 24, 121, 102, 104 e 113 Cost. -, concernente il divieto di attribuzione al personale dell'amministrazione penitenziaria del trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato. Infatti la riscontrata difformita', riguardo agli atti normativi denunciati, tra il dispositivo e la motivazione del provvedimento di rimessione della questione - difformita' che non puo' ritenersi sanata dal successivo ricorso, da parte del rimettente, al procedimento di correzione degli errori materiali, che presupporrebbe una inesattezza rilevabile 'ictu oculi' -, si risolve in un'assoluta incertezza in ordine ai termini essenziali della questione, non superabile neppure attraverso un'interpretazione complessiva del provvedimento, in difetto di una coerenza tra le sue diverse parti.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - cui si accompagna, nella motivazione dell'atto di rimessione, la denuncia dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in riferimento agli artt. 24, 121, 102, 104 e 113 Cost. -, concernente il divieto di attribuzione al personale dell'amministrazione penitenziaria del trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato. Infatti la riscontrata difformita', riguardo agli atti normativi denunciati, tra il dispositivo e la motivazione del provvedimento di rimessione della questione - difformita' che non puo' ritenersi sanata dal successivo ricorso, da parte del rimettente, al procedimento di correzione degli errori materiali, che presupporrebbe una inesattezza rilevabile 'ictu oculi' -, si risolve in un'assoluta incertezza in ordine ai termini essenziali della questione, non superabile neppure attraverso un'interpretazione complessiva del provvedimento, in difetto di una coerenza tra le sue diverse parti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte