Sentenza 64/1991 (ECLI:IT:COST:1991:64)
Massima numero 11854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 64/91. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTE ISTRUTTORIE DELLE PARTI - POSSIBILITA' DI PROPORLE SOLO SU IMPULSO DEL G.I.P. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA, TRATTANDOSI DI "PROCEDIMENTO ALLO STATO DEGLI ATTI" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Con il nuovo codice il legislatore ha inteso abolire la funzione inquisitoria del giudice nella fase anteriore al dibattimento. L'udienza preliminare e' stata percio' congegnata, nel suo regime ordinario, come un procedimento allo stato degli atti e non di cognizione piena (art. 421); ed e' solo per evitare le situazioni di stallo decisorio derivanti da incompletezza del materiale informativo offertogli che e' stato conferito al giudice il potere di promuovere il "supplemento istruttorio", concepito, peraltro, come regime eccezionale. Non viola, pertanto, il diritto di difesa il fatto che alle parti, in tale fase, non spetti un autonomo diritto alla prova che prescinde dalla valutazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti e dalla previa indicazione dei temi sui quali la prova puo' utilmente essere prospettata, cio' perche' i modi di esercizio e fruizione del diritto di difesa possono essere diversamente articolati in relazione alle speciali caratteristiche strutturali dei singoli procedimenti e nell'ordinaria configurazione del nuovo sistema processuale il diritto alla prova puo' esplicarsi pienamente nel dibattimento, ove sono escluse solo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 422 c.p.p.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte