Ordinanza 386/2000 (ECLI:IT:COST:2000:386)
Massima numero 25655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 27/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Contenzioso - Collocazione in graduatoria dei candidati non eletti - Ricorso - Termine - Decorrenza dalla data della proclamazione degli eletti, anziché dall'effettiva conoscenza dell'atto lesivo - Denunciata violazione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.
Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Contenzioso - Collocazione in graduatoria dei candidati non eletti - Ricorso - Termine - Decorrenza dalla data della proclamazione degli eletti, anziché dall'effettiva conoscenza dell'atto lesivo - Denunciata violazione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 ('recte': dell'articolo 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147), sul contenzioso elettorale amministrativo, censurato nella parte in cui fa decorrere il termine di trenta giorni per il ricorso, anche nelle controversie riguardanti la collocazione in graduatoria dei candidati non eletti, dalla data della proclamazione degli eletti e non dall'effettiva conoscenza, da parte del candidato, del vizio che inficia l'atto lesivo. La norma, infatti, non comporta per l'interessato, riguardo alla rilevazione dei vizi dai quali la proclamazione possa risultare affetta, oneri eccedenti la normale diligenza e diversi da quelli propri di tutti i procedimenti giuridiszionali elettorali nei quali e' connaturata l'esigenza di speditezza dell'accertamento e di stabilita' del risultato e, del resto, il candidato ha la possibilita' di rivolgersi ai propri rappresentanti di gruppo per attingere notizie e di far valere il proprio diritto di accesso ai documenti amministrativi. La durata del termine di trenta giorni, non e' poi priva di giustificazione, in ragione dell'interesse alla rapida composizione degli organi elettivi e non puo' essere ritenuta incongrua neppure in relazione alle controversie nelle quali il ricorrente si limiti a lamentare la mancata attribuzione di suffragi effettivamente conseguiti; del resto, l'art. 24 della Costituzione non impone di stabilire diverse decorrenze del termine per ricorrere, a seconda che la posizione del ricorrente interferisca o meno con quella degli eletti. - V. le sentenze nn. 179/1999, 111/1998, 446/1997 e 223/1996. A.M.M.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 ('recte': dell'articolo 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147), sul contenzioso elettorale amministrativo, censurato nella parte in cui fa decorrere il termine di trenta giorni per il ricorso, anche nelle controversie riguardanti la collocazione in graduatoria dei candidati non eletti, dalla data della proclamazione degli eletti e non dall'effettiva conoscenza, da parte del candidato, del vizio che inficia l'atto lesivo. La norma, infatti, non comporta per l'interessato, riguardo alla rilevazione dei vizi dai quali la proclamazione possa risultare affetta, oneri eccedenti la normale diligenza e diversi da quelli propri di tutti i procedimenti giuridiszionali elettorali nei quali e' connaturata l'esigenza di speditezza dell'accertamento e di stabilita' del risultato e, del resto, il candidato ha la possibilita' di rivolgersi ai propri rappresentanti di gruppo per attingere notizie e di far valere il proprio diritto di accesso ai documenti amministrativi. La durata del termine di trenta giorni, non e' poi priva di giustificazione, in ragione dell'interesse alla rapida composizione degli organi elettivi e non puo' essere ritenuta incongrua neppure in relazione alle controversie nelle quali il ricorrente si limiti a lamentare la mancata attribuzione di suffragi effettivamente conseguiti; del resto, l'art. 24 della Costituzione non impone di stabilire diverse decorrenze del termine per ricorrere, a seconda che la posizione del ricorrente interferisca o meno con quella degli eletti. - V. le sentenze nn. 179/1999, 111/1998, 446/1997 e 223/1996. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte