Sentenza 96/1969 (ECLI:IT:COST:1969:96)
Massima numero 3299
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  22/05/1969;  Decisione del  22/05/1969
Deposito del 10/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3300


Titolo
SENT. 96/69 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - LAVORO - COORDINAMENTO TRA UFFICI STATALI E UFFICI REGIONALI - FUNZIONI STATALI DECENTRATE - OBBLIGO PER GLI UFFICI DIPENDENTI DALLA REGIONE DI FORNIRE NOTIZIE ALL'ASSESSORE PREVIA CONSULTAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO - ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO IMPUGNATO.

Testo
In virtu' degli artt. 17, lett. f dello Statuto regionale e del D.P.R. 25 giugno 1952 n. 1138, recante norme di attuazione nella materia del lavoro, gli ispettorati e gli uffici regionali e provinciali esistenti in Sicilia dipendono ora dall'Amministrazione regionale non solo nelle materie di competenza propria della Regione, ma anche in quelle attinenti a funzioni statali decentrate. Pertanto, anche in questo secondo ordine di materie spetta all'Assessorato del lavoro e della cooperazione della Regione siciliana chiedere ed ottenere dai suddetti ispettorati ed uffici notizie, copie di documenti ecc., senza che sia necessaria la "previa consultazione" con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e la circolare 31 luglio 1968 n. 114316-G-87, con cui questo Ministero impartisce direttive agli ispettorati ed uffici in Sicilia, e' illegittima e va annullata nella parte in cui prescrive tale consultazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte