Ordinanza 389/2000 (ECLI:IT:COST:2000:389)
Massima numero 25658
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 27/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto tra poteri dello stato, del tribunale di cosenza, nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto tra poteri dello stato, del tribunale di cosenza, nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest'ultima il 9 novembre 1999, dichiarativa della insindacabilita' (nella specie, in sede penale) delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilita' del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il Tribunale ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilita' assunta sul presupposto dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest'ultima il 9 novembre 1999, dichiarativa della insindacabilita' (nella specie, in sede penale) delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilita' del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il Tribunale ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilita' assunta sul presupposto dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3