Sentenza 95/2022 (ECLI:IT:COST:2022:95)
Massima numero 44716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  09/03/2022;  Decisione del  09/03/2022
Deposito del 14/04/2022; Pubblicazione in G. U. 20/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44713  44714  44715


Titolo
Sanzioni amministrative - In genere - Atti contrari alla pubblica decenza - Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, anziché da 51 a 309 euro, come previsto per gli atti osceni colposi - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 232001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 726 cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309». La verifica della proporzionalità della cornice edittale censurata dal Giudice di pace di Sondrio - relativa a condotte certamente in grado di ingenerare molestia e fastidio, ma altrettanto indubbiamente di disvalore limitato, risolvendosi in definitiva in una espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza - fa sì che la sanzione prevista appaia manifestamente sproporzionata, sol che la si confronti con quelle comminate, ad esempio, per illeciti amministrativi di assai frequente realizzazione come quelli previsti in materia di circolazione stradale. L'eccessività del minimo indicato si coglie agevolmente anche nel confronto con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni, illecito da sempre considerato in rapporto di gravità maggiore - perché comprende condotte connotate da gravità tutt'altro che trascurabile, come in particolare gli atti esibizionistici, i quali sono spesso percepiti dalla persona che ne sia involontariamente spettatrice come atti aggressivi - rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza. Accertato il vulnus al principio di proporzionalità della pena, è possibile ricondurre a legalità costituzionale la disposizione censurata, mediante la soluzione "costituzionalmente adeguata", stabilita dalla cornice edittale per la peculiare ipotesi di atti osceni realizzati per colpa. Per quanto, infatti, la condotta di tale illecito sia caratterizzata, dal punto di vista materiale, dal necessario coinvolgimento della sfera sessuale da parte dell'agente, estranea agli atti contrari alla pubblica decenza, la natura meramente colposa della condotta esclude in radice quella dimensione aggressiva posseduta, invece, dagli atti sessuali deliberatamente compiuti in pubblico. Né tale conclusione potrebbe essere inficiata dall'obiezione per cui l'illecito di atti contrari alla pubblica decenza comprende anche condotte dolose. Rispetto infatti alla generalità degli illeciti amministrativi, come accade anche per le contravvenzioni, il fuoco del disvalore del fatto non risiede nel peculiare atteggiarsi dell'elemento soggettivo (che rileva normalmente soltanto quale criterio di quantificazione della sanzione), bensì nella materialità della condotta, e in particolare nella sua oggettiva dimensione di offensività per gli interessi protetti dalla norma. Offensività che pare, per l'appunto, non distante da quella caratteristica dell'illecito di atti osceni, allorché compiuto meramente per colpa. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il legislatore di individuare altra e in ipotesi più congrua cornice sanzionatoria, purché nel rispetto del principio di proporzionalità tra gravità dell'illecito e severità della sanzione, che risulta invece macroscopicamente violato dalla disposizione qui esaminata.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 726  co. 

decreto legislativo  15/01/2016  n. 8  art. 2  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte