Sentenza 391/2000 (ECLI:IT:COST:2000:391)
Massima numero 25693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 28/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
25660
Titolo
Impiego pubblico - Magistratura ordinaria - Ammissione al concorso in magistratura - Requisiti - Possesso delle qualità morali e di condotta - Esclusione dal concorso di candidati in rapporto di parentela con persone condannate per taluni delitti (indicati all'art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) - Illegittimità costituzionale in parte qua (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Impiego pubblico - Magistratura ordinaria - Ammissione al concorso in magistratura - Requisiti - Possesso delle qualità morali e di condotta - Esclusione dal concorso di candidati in rapporto di parentela con persone condannate per taluni delitti (indicati all'art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) - Illegittimità costituzionale in parte qua (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
E' costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte