Sentenza 393/2000 (ECLI:IT:COST:2000:393)
Massima numero 25662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  13/07/2000;  Decisione del  13/07/2000
Deposito del 28/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:  25682  25683


Titolo
Previdenza e assistenza - Previdenza complementare - Prestazioni aggiuntive e integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Conseguimento, dal 1 gennaio 1998, in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina generale obbligatoria di appartenenza - Asserita lesione della libertà sindacale, del libero esercizio dell'attivita' economica e del principio di eguaglianza, per irragionevole compromissione, in contrasto con il principio dell'affidamento, di situazioni consolidate - Non fondatezza della questione.

Testo
Nel prescrivere che <>, l'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 realizza un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, ponendosi quale momento essenziale della complessiva riforma della materia in attuazione degli scopi enunciati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Sicche' non hanno pregio le doglianze circa la lesione da tale norma perpretata, alla iniziativa e alla liberta' sindacale (e all'art. 39 Cost.), tanto piu' ove si consideri che, a fronte dei limiti e dei vincoli addotti all'autonomia collettiva, stanno sia la normativa di favore, con ampie agevolazioni tributarie, volta a sostenere e favorire la previdenza complementare, sia la possibilita' di deroghe pur previste a tali vincoli, ad opera della contrattazione collettiva, in relazione all'esigenza della concreta ponderazione degli effetti complessivi dell'esubero di personale sul fondo pensionistico, sia infine la facolta' riservata all'iniziativa sindacale di operare la trasformazione delle forme pensionistiche a prestazione in forme pensionistiche a contribuzione definita. Ne' assume autonomo rilievo, rispetto alla precedente, la censura riferita alla violazione dell'art. 41 della Costituzione. Ma non puo' neppure reputarsi che la norma sia irragionevole, in riferimento all'art. 3 Cost. ed alla lamentata violazione del <> per aver inciso su situazioni ormai consolidate, o che essa escluda ogni ipotesi di esonero dal divieto di anticipata prestazione, giacche', seppure a fronte di significative congiunture, il vincolo imposto al conseguimento delle prestazioni integrative del trattamento di base risulta, per le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, non solo sensibilmente attenuato, ma, in definitiva, rimesso alla disponibilita' delle parti sociali, con adeguato opportuno apprezzamento, dunque, delle aspettative dei destinatari delle prestazioni. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione. - V. anche sulla definizione e funzione dei fondi complementari, sentenza n. 421/1995, nonche' sentenze nn. 292/1997 e 178/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte