Sentenza 394/2000 (ECLI:IT:COST:2000:394)
Massima numero 25663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/07/2000;  Decisione del  13/07/2000
Deposito del 28/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Difesa in giudizio - Patrocinio a spese dello stato per i non abbienti - Scelta del difensore, da parte degli imputati, fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di corte d'appello in cui ha sede il giudice procedente - Lamentata, ingiustificata, discriminazione tra imputati non abbienti e abbienti e nell'ambito degli stessi imputati non ambienti, con compromissione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, la questione di legittimita' dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui impone agli imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. La restrizione territoriale, prevista dalla disposizioen denunciata (che resta ferma anche nel vigore della sopravvenuta legge 24 febbraio 1997 n. 27 che ha abolito l'albo dei procuratori legali), non e', infatti, irragionevole, rappresentando uno dei possibili modi di contemperamento del principio di eguaglianza e della garanzia della difesa - che non e', comunque, compromessa, per l'esistenza, all'interno di ognuno dei distretti di Corte di appello, di una ampia possibilita' di scelta del difensore tra i numerosi avvocati ivi esercenti - con altre esigenze, parimenti meritevoli di considerazione, tra cui, in particolare, quelle di bilancio dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Altri parametri e norme interposte