Sentenza 395/2000 (ECLI:IT:COST:2000:395)
Massima numero 25664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  13/07/2000;  Decisione del  13/07/2000
Deposito del 28/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Decisioni della corte di cassazione - Revisione di pronunce fondate su errore di fatto nella lettura di atti interni al giudizio - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale nonché irragionevole disparita' di disciplina, rispetto ad ipotesi analoghe - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, degli articoli 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni (penali) della Corte di cassazione per errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura degli atti interni al giudizio"; in quanto le norme denunciate non possono trovare applicazione nel processo 'a quo', non essendo stata in questo formulata richiesta di revisione da nessuno dei soggetti legittimati a proporla ai sensi dell'art. 632 del codice di rito ne' come tale potendo essere interpretata la richiesta di "revoca" che l'istante ha rivolto alla Corte di cassazione nelle forme del procedimento di correzione di errore materiale 'ex' articolo 130, e non nelle forme, ed alla autorita', di cui all'articolo 633 stesso codice. Spetta, peraltro, alla stessa Corte di cassazione, nel compiuto svolgimento della propria funzione di interpretazione adeguatrice del sistema, individuare all'interno di esso, ed eventualmente proprio nell'ambito dell'istituto previsto dal citato art. 130, lo strumento piu' idoneo a porre rimedio all'evidenziato tipo di errore percettivo (a purgare il quale, nel giudizio civile di cassazione, soccorrono ora gli artt. 391-bis e 395 del codice di procedura civile) ed a garantire cosi' il diritto della parte a fruire del controllo di legittimita' e l'effettivita' del giudizio di cassazione. - Sentenze nn. 36/1991, 17/1986 sulla rilevanza dell'errore di fatto percettivo nel giudizio civile di legittimita'; - sentenza n. 129/1995 sulla non apponibilita' di termini alla proponibilita' dell'istanza di correzione di errore materiale; - sentenze nn. 294/1995, 21/1982 e 136/1972 sulla inammissibilita' di richieste che mirino alla introduzione di un mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte