Ordinanza 397/2000 (ECLI:IT:COST:2000:397)
Massima numero 25666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 28/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Omessa previsione che la durata massima della custodia cautelare non possa superare i due terzi della pena concretamente irrogata e non più modificabile in senso peggiorativo - Denunciata lesione del principio di proporzionalita' della pena e irragionevole equiparazione di situazioni disomogenee - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Omessa previsione che la durata massima della custodia cautelare non possa superare i due terzi della pena concretamente irrogata e non più modificabile in senso peggiorativo - Denunciata lesione del principio di proporzionalita' della pena e irragionevole equiparazione di situazioni disomogenee - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, della questione di legittimita' dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale <>, anziche' i due terzi della pena edittale. L'adeguamento della durata della custodia cautelare alla pena concretamente inflitta, e' infatti gia' garantito dalla disciplina ordinaria dei "termini di fase" (ragguagliati a ciascuna fase o grado del procedimento) e dei "termini complessivi" (riferiti a tutta la fase e ai gradi del procedimento cumulativamente considerati), mentre quello previsto dalla disposizione denunciata e' un termine ulteriore, c.d. "finale" (destinato a segnare un limite assolutamente invalicabile anche rispetto a particolari ed eccezionali meccanismi di "sfondamento" delle prime due classi di termini), che, proprio in ragione di tale sua natura e funzione di "garanzia supplementare", il legislatore ha, nella sua discrezionalita', non irragionevolmente parametrato al (massimo del) la pena edittale. Ne' rileva in contrario che, per la fase successiva al giudizio di secondo grado e nel caso di "doppia conforme", resti esclusa ('ex' articolo 303, comma primo, lett. d, codice di procedura penale) l'applicabilita' di un autonomo termine basato sulla pena concretamente inflitta, non essendo irragionevole ne' arbitrario che nel caso di duplice riconoscimento di responsabilita' dell'imputato sia stabilita una disciplina piu' rigorosa, stante l'incremento delle probabilita' che la decisione assunta sia corretta, fermo restando, comunque, lo sbarramento dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., a fronte del quale - anche a prescindere dal superamento dei termini massimi - la custodia cautelare deve cessare quando la sua durata risulti pari a quella della pena concretamente inflitta. - Sentenza n. 292/1998 sulla triplice articolazione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, della questione di legittimita' dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte