Ordinanza 401/2000 (ECLI:IT:COST:2000:401)
Massima numero 25670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  13/07/2000;  Decisione del  13/07/2000
Deposito del 28/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Deduzioni istruttorie - Preclusioni - Inammissibilità di produzioni documentali successive alla scadenza del termine assegnato dal giudice - Lamentata, irrazionale e ingiustificata, disparità di trattamento del regime delle prove documentali nel rito abbreviato, rispetto al rito del lavoro, nonché violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 184 del codice di procedura civile, nella parte in cui considera inammissibili produzioni documentali successive all'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice, salva l'ipotesi in cui la parte che vi sia incorsa possa invocare la rimessione in termini 'ex' art. 184-bis del codice di procedura civile, diversamente da quanto previsto per il processo del lavoro nel quale le prove documentali possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, fino a quando non si sia aperta la discussione orale. Non esiste, infatti, un principio costituzionale di necessaria uniformita' di regolamentazione tra diversi tipi di processo, ferma l'intrinseca ragionevolezza della disciplina di ognuno; e non e' irragionevole, nel rito ordinario, il regime delle preclusioni in tema di attivita' probatoria e di produzione documentale nel giudizio di primo grado, introdotto dalle disposizioni denunciate nella prospettiva acceleratoria di quella fase che ha ispirato la riforma del codice di procedura civile; mentre la possibilita' che l'attivita' probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperibile in appello (secondo la non implausibile interpretazione data dal rimettente al nuovo art. 345 di detto codice) non puo' dirsi in contrasto con l'art. 24 Costituzione - sotto il profilo dell'asserita costrizione alla instaurazione del gravame per produrre il documento non tempestivamente depositato - poiche' il diritto di difesa, ben puo' essere assoggettato a limitazioni e condizioni, entro il limite della ragionevolezza che, nella specie, non e' valicato, dipendendo il condizionamento al suo esercizio, da una libera scelta della parte che, pur potendo produrre il documento entro il termine 'ex' art. 184 cod. proc. civ., non lo ha fatto. Precedenti: - Sentenze nn. 82/1996, 18/2000, 165/2000, e ordinanze nn. 191/1999, 217/2000 sulla non necessaria uniformita' dei riti entro il limite di ragionevolezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte