Ordinanza 402/2000 (ECLI:IT:COST:2000:402)
Massima numero 25671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  13/07/2000;  Decisione del  13/07/2000
Deposito del 28/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati militari - Peculato militare - Inapplicabilità a tale reato dell'attenuante della particolare tenuita' del fatto (ai sensi dell'art. 323-bis cod. pen.), in quanto riferita al solo peculato comune (art. 314 cod. pen.) - Asserita disparità di trattamento, in relazione a fattispecie sostanzialmente identiche e alla minor gravita' del reato militare, con violazione anche del principio di proporzionalità della pena - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 27 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 14 della legge 26 aprile 1990 n. 86, nella parte in cui non estende al reato di peculato militare la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuita' da essa introdotta (con l'inserimento nel codice penale del nuovo articolo 323-bis) con riguardo (anche) al delitto di peculato comune. Proprio il parallelismo strutturale delle due comparate figure di peculato, sottolineato dal giudice 'a quo' (in consonanza, del resto, con la giurisprudenza della Corte) da' ragione della limitazione dell'attenuante in esame (di carattere speciale ma ad effetto comune) al solo delitto di peculato del pubblico ufficiale, la cui pena minima, fissata in anni tre dall'articolo 314 del codice penale, puo' per l'effetto essere diminuita fino a un terzo e cioe' fino ad anni due, cosi' allineandosi alla pena minima, gia' fissata in anni due, dall'art. 215 del codice penale militare di pace, per il peculato militare; per cui l'intervento additivo sollecitato dal rimettente avrebbe un risultato intrinsecamente contraddittorio rispetto a quello auspicato (in direzione del quale e' gia' appunto orientata la disposizione denunciata) di parificazione del trattamento sanzionatorio dei due delitti di peculato. - Sentenze nn. 448/1991, 473/1990, 4/1974, sul parallelismo strutturale tra i reati di peculato comune e peculato militare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte