Sentenza 403/2000 (ECLI:IT:COST:2000:403)
Massima numero 25672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte sui redditi - Contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (irpeg) - Periodo di imposta non coincidente con l'anno solare - Omessa esclusione dall'assoggettamento all'imposta locale sui redditi (ilor) - Sovrapposizione d'imposta sugli stessi beni assoggettati all'imposta comunale sugli immobili (ici) - Manifesta irragionevolezza, con ingiustificata discriminazione tra contribuenti, in particolare rispetto a quelli per i quali la possibilità di sovrapposizione è esclusa - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Imposte sui redditi - Contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (irpeg) - Periodo di imposta non coincidente con l'anno solare - Omessa esclusione dall'assoggettamento all'imposta locale sui redditi (ilor) - Sovrapposizione d'imposta sugli stessi beni assoggettati all'imposta comunale sugli immobili (ici) - Manifesta irragionevolezza, con ingiustificata discriminazione tra contribuenti, in particolare rispetto a quelli per i quali la possibilità di sovrapposizione è esclusa - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 <>. La facolta' del legislatore delegato di fissare, in sede di istituzione dell'ICI, la decorrenza della esclusione dall'ILOR dei redditi di aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati (secondo un criterio direttivo fissato nell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, come riconosciuto nella sentenza n. 198 del 1998, che ha escluso, per tal profilo, eccesso di delega in relazione all'art. 76 Costituzione) e' stata infatti esercitata - con la norma denunciata e, percio', caducata - in modo irragionevole e in contrasto con i principi di eguaglianza e della capacita' contributiva. La prevista decorrenza dell'esclusione dell'ILOR "dal primo giorno di imposta successivo al 1 gennaio 1993" nei riguardi dei soggetti all'IRPEG con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare comportava, infatti che, a parita' di reddito e di capacita' contributiva, alcuni soggetti per un periodo del 1993 (variante a seconda della fine del periodo di bilancio non solare) erano tenuti per il medesimo reddito fondiario (fabbricati, terreni e assimilati) solo alla sopravvenuta forma impositiva (ICI), altri anche alla sopprimenda ILOR per la stessa tipologia di beni. E cio' appunto con irragionevole discriminazione rispetto non solo alle persone fisiche ma soprattutto rispetto alle altre persone giuridiche (e soggetti assimilati tassati in base a bilancio) rispetto alle quali e' esclusa ogni possibilita' di sovrapposizione dell'ICI sul periodo soggetto a ILOR.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte