Sentenza 405/2000 (ECLI:IT:COST:2000:405)
Massima numero 25674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/07/2000;  Decisione del  13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:  25684


Titolo
Imposte e tasse - Contributo straordinario per l'europa - Restituzione parziale ai contribuenti del contributo versato o trattenuto - Ricorso in via principale della regione siciliana - Asserita incidenza della prevista restituzione sull'importo dei tributi spettanti alla regione medesima, e lamentata violazione del principio della copertura finanziaria per la minor entrata riferita al bilancio regionale - Mancata conversione del decreto-legge impugnato e omessa impugnazione della clausola di sanatoria successivamente adottata - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale (degli articoli 1 e 4) del decreto legge 2 novembre 1998 n. 378 sollevata, con ricorso della Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonche' all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto il predetto decreto non e' stato convertito in legge e l'art. 17 della successiva legge n. 448 del 1998, che ha fatto salvi gli effetti da esso prodotti, non e' stato impugnato dalla ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2