Sentenza 405/2000 (ECLI:IT:COST:2000:405)
Massima numero 25684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/07/2000;  Decisione del  13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:  25674


Titolo
Imposte e tasse - Contributo straordinario per l'europa - Restituzione parziale ai contribuenti del contributo versato o trattenuto - Ricorso in via principale della regione siciliana - Asserita incidenza della prevista restituzione sull'importo dei tributi spettanti alla regione medesima, e lamentata violazione del principio della copertura finanziaria per la minor entrata riferita al bilancio regionale - Mancata conversione del decreto-legge impugnato e omessa impugnazione della clausola di sanatoria successivamente adottata - Inammissibilità della questione.

Testo
Non e' fondata la questione - sollevata, in via principale, dalla Regione Siciliana, in riferimento all'articolo 36 dello Statuto speciale, all'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 nonche' all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che, rispettivamente, prevedono la restituzione ai contribuenti del 60 per cento del cosiddetto contributo straordinario per l'Europa versato o trattenuto (contributo la cui istituzione era stata disposta dall'art. 3, comma 194, della legge n. 662 del 1996) disciplinandone le modalita' mediante compensazione con altri debiti tributari relativi al 1998 o mediante rimborso (art. 1) e che "nella determinazione delle spettanze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome per il 1999, si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1" (art. 28). L'impugnazione muove, infatti, dalla erronea premessa che le disposizioni denunciate non garantirebbero l'effettiva attribuzione alle Regioni di somme pari a quelle perdute per effetto della compensazione, lasciando alla discrezionalita' degli organi dello Stato la determinazione dell'ammontare riconosciuto e del momento del correlativo accredito. Mentre quelle norme vanno correttamente interpretate nel senso invece che l'esatto e complessivo ammontare delle minori entrate affluite alla Regione per effetto delle compensazioni operate dai contribuenti ai fini della restituzione del contributo per l'Europa deve trovare corrispondenza nella attribuzione alla Regione, di un ammontare identico, e che la correlativa "restituzione" deve aver luogo gia' in sede di riparto delle somme riscosse nel 1999, senza alcuna discrezionalita', quindi dello Stato in ordine al 'quantum' e al 'quando' della restituzione medesima. Dal che, appunto, l'esclusa violazione dei parametri evocati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2