Sentenza 96/2022 (ECLI:IT:COST:2022:96)
Massima numero 44718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  23/03/2022;  Decisione del  23/03/2022
Deposito del 14/04/2022; Pubblicazione in G. U. 20/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44717  44719


Titolo
Processo penale - In genere - Possibile differenza tra i poteri processuali dell'accusa e della difesa, giustificata dalla posizione istituzionale del pubblico ministero e da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia - Necessaria ragionevolezza della deroga al principio di parità tra accusa e difesa. (Classif. 199001).

Testo

Nel processo penale il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. (Precedenti: S. 18/2022 - mass. 44600; S. 10/2022 - mass. 44484; S. 34/2020 - mass. 42625).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte