Sentenza 406/2000 (ECLI:IT:COST:2000:406)
Massima numero 25675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati militari - Rapporti tra sanzione disciplinare e procedimento penale - Perseguibilità, su richiesta del comandante del corpo, di reati puniti con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi - Omessa previsione che la richiesta di procedimento non possa essere più proposta nell'ipotesi di intervenuta irrogazione, per lo stesso fatto, della sanzione disciplinare della consegna di rigore - Lamentata compressione della libertà personale dell'autore dell'illecito, punito con due sanzioni aventi analogo contenuto afflittivo, in contrasto anche con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, e con il principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Reati militari - Rapporti tra sanzione disciplinare e procedimento penale - Perseguibilità, su richiesta del comandante del corpo, di reati puniti con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi - Omessa previsione che la richiesta di procedimento non possa essere più proposta nell'ipotesi di intervenuta irrogazione, per lo stesso fatto, della sanzione disciplinare della consegna di rigore - Lamentata compressione della libertà personale dell'autore dell'illecito, punito con due sanzioni aventi analogo contenuto afflittivo, in contrasto anche con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, e con il principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevederebbe che la richiesta di procedimento del comandante di corpo - alla quale e' subordinata la perseguibilita' dei reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore a sei mesi - non possa piu' essere proposta quando per lo stesso fatto sia stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di rigore. Il rimettente imputa, infatti, erroneamente alla norma denunciata l'asserita compromissione di valori costituzionali che sarebbe, semmai, addebile - al lume della sua stessa prospettazione - esclusivamente alla norma, di rango secondario, regolativa dei rapporti tra la sanzione disciplinare della consegna di rigore ed il procedimento penale (art. 65 regolamento di disciplina), poiche' e' proprio quest'ultima disposizione - e non la norma primaria aggredita - che prevede, a un tempo, l'applicabilita' della sanzione disciplinare a fatti integrativi di reato e quel divieto di cumulo - intesi "a senso unico" - fra sanzione penale e sanzione disciplinare cui si rivolgono le censure di costituzionalita'.
Non e' fondata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevederebbe che la richiesta di procedimento del comandante di corpo - alla quale e' subordinata la perseguibilita' dei reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore a sei mesi - non possa piu' essere proposta quando per lo stesso fatto sia stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di rigore. Il rimettente imputa, infatti, erroneamente alla norma denunciata l'asserita compromissione di valori costituzionali che sarebbe, semmai, addebile - al lume della sua stessa prospettazione - esclusivamente alla norma, di rango secondario, regolativa dei rapporti tra la sanzione disciplinare della consegna di rigore ed il procedimento penale (art. 65 regolamento di disciplina), poiche' e' proprio quest'ultima disposizione - e non la norma primaria aggredita - che prevede, a un tempo, l'applicabilita' della sanzione disciplinare a fatti integrativi di reato e quel divieto di cumulo - intesi "a senso unico" - fra sanzione penale e sanzione disciplinare cui si rivolgono le censure di costituzionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte