Sentenza 407/2000 (ECLI:IT:COST:2000:407)
Massima numero 25676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/07/2000;  Decisione del  13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione forzata - Procedura esecutiva - Intervento di creditore munito di scrittura privata - Obbligo di notificazione al debitore esecutato, rimasto assente all'udienza per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione o per la dichiarazione del terzo - Omessa previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 525 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il ricorso per l'intervento nella procedura esecutiva del creditore, munito di scrittura, debba essere notificato al debitore esecutato che, pur consapevole della pendenza della procedura, sia rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione o a quella fissata per la dichiarazione del terzo. La diversita' di struttura tra il processo ordinario di cognizione ed il processo esecutivo destinato ad assicurare la realizzazione della gia' accertata pretesa giuridica rappresentata dal titolo esecutivo, impedisce infatti l'assimilazione, auspicata dal rimettente, della situazione in esame a quella disciplinata dall'art. 292 codice di procedura civile. Nel quadro del processo esecutivo, nel quale s'inserisce e nel contesto del quale va rettamente interpretato il censurato art. 525, le esigenze difensive del debitore non sono comunque trascurate ma solo diversamente modulate, non mancando altri momenti di contraddittorio (vedi, ad esempio, gli articoli 485, 512, 530 stesso codice) in occasione dei quali il debitore esecutato - su cui incombe ovviamente, come su ogni altra parte processuale, l'onere della diligenza necessaria all'esercizio della propria attivita' difensiva - puo' comunque venire a conoscenza di eventuali interventi di creditori e spiegare in relazione a questi le proprie difese anche in via di opposizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte