Sentenza 408/2000 (ECLI:IT:COST:2000:408)
Massima numero 25677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Pegno - Credito su pegno - Cose smarrite, rubate o provenienti da reato, costituite in pegno - Ordine dell'autorità giudiziaria di restituzione al proprietario subordinato alla prova del rimborso all'istituto di credito delle somme date in prestito, con gli interessi e diritti accessori - Prospettato, ingiustificato, privilegio degli istituti monti dei pegni) che effettuano il prestito - Interpretazione delle norme in senso conforme a costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Pegno - Credito su pegno - Cose smarrite, rubate o provenienti da reato, costituite in pegno - Ordine dell'autorità giudiziaria di restituzione al proprietario subordinato alla prova del rimborso all'istituto di credito delle somme date in prestito, con gli interessi e diritti accessori - Prospettato, ingiustificato, privilegio degli istituti monti dei pegni) che effettuano il prestito - Interpretazione delle norme in senso conforme a costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 11 della legge 10 maggio 1938 n. 745 e 47 del regio decreto 25 maggio 1939 n. 1279, che vietano all'autorita' giudiziaria di ordinare la restituzione delle cose smarrite, rubate o provenienti da reato, costituite in pegno presso un Monte, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato al Monte stesso la somma data in prestito, con gli interessi e gli eventuali diritti accessori. Come, infatti, gia' precisato nella sentenza n. 702 del 1988 - che ha dichiarato non fondata analoga questione in riferimento all'art. 42 Costituzione - le norme denunciate (a differenza delle corrispondenti disposizioni gia' contenute nella legge n. 169 del 1898 e nel regio decreto n. 185 del 1899 che avevano carattere eccezionale nell'ordinamento del codice civile del 1865) costituiscono viceversa - nel quadro del codice vigente, che ha soppresso la distinzione tra perdita volontaria e perdita involontaria del possesso - una applicazione specifica del principio per cui "il possesso in buona fede vale titolo". In coerenza al quale, appunto, nel conflitto tra l'interesse individuale del proprietario e l'interesse collettivo alla sicurezza del commercio mobiliare, esse danno ragionevolmente prevalenza al secondo, con lo stabilire che il Monte di Pieta' che, nell'esercizio della sua attivita' istituzionale di prestito su pegno, riceve 'in buona fede' cose mobili altrui a titolo di garanzia reale, acquisti il diritto di pegno e, con esso, le facolta' previste dagli artt. 2794 e 2796 cod. civ. Da cio' l'esclusa violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della attribuzione di un ingiustificato privilegio a taluni operatori economici: sempreche' pero' la normativa in esame venga correttamente interpretata, 'secundum Constitutionem', in un quadro di limiti ben precisi, per cui resti escluso il diritto dell'istituto creditizio nel caso in cui i suoi operatori si siano resi colpevoli dei reati di ricettazione o di incauto acquisto o dove comunque risultino a loro carico comprovati elementi di dolo o di colpa, ravvisabile (quest'ultima) anche quando essi agiscano con accertata violazione della diligenza richiesta non solo - come a qualunque altro possessore - dalle norme civili e penali, ma specificamente dall'art. 38 del r.d. n. 1279 del 1939, in base al quale <>.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 11 della legge 10 maggio 1938 n. 745 e 47 del regio decreto 25 maggio 1939 n. 1279, che vietano all'autorita' giudiziaria di ordinare la restituzione delle cose smarrite, rubate o provenienti da reato, costituite in pegno presso un Monte, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato al Monte stesso la somma data in prestito, con gli interessi e gli eventuali diritti accessori. Come, infatti, gia' precisato nella sentenza n. 702 del 1988 - che ha dichiarato non fondata analoga questione in riferimento all'art. 42 Costituzione - le norme denunciate (a differenza delle corrispondenti disposizioni gia' contenute nella legge n. 169 del 1898 e nel regio decreto n. 185 del 1899 che avevano carattere eccezionale nell'ordinamento del codice civile del 1865) costituiscono viceversa - nel quadro del codice vigente, che ha soppresso la distinzione tra perdita volontaria e perdita involontaria del possesso - una applicazione specifica del principio per cui "il possesso in buona fede vale titolo". In coerenza al quale, appunto, nel conflitto tra l'interesse individuale del proprietario e l'interesse collettivo alla sicurezza del commercio mobiliare, esse danno ragionevolmente prevalenza al secondo, con lo stabilire che il Monte di Pieta' che, nell'esercizio della sua attivita' istituzionale di prestito su pegno, riceve 'in buona fede' cose mobili altrui a titolo di garanzia reale, acquisti il diritto di pegno e, con esso, le facolta' previste dagli artt. 2794 e 2796 cod. civ. Da cio' l'esclusa violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della attribuzione di un ingiustificato privilegio a taluni operatori economici: sempreche' pero' la normativa in esame venga correttamente interpretata, 'secundum Constitutionem', in un quadro di limiti ben precisi, per cui resti escluso il diritto dell'istituto creditizio nel caso in cui i suoi operatori si siano resi colpevoli dei reati di ricettazione o di incauto acquisto o dove comunque risultino a loro carico comprovati elementi di dolo o di colpa, ravvisabile (quest'ultima) anche quando essi agiscano con accertata violazione della diligenza richiesta non solo - come a qualunque altro possessore - dalle norme civili e penali, ma specificamente dall'art. 38 del r.d. n. 1279 del 1939, in base al quale <>.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte