Ordinanza 409/2000 (ECLI:IT:COST:2000:409)
Massima numero 25678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati militari - Reati punti con la reclusione militare non superiore a sei mesi - Richiesta di procedimento del comandante del corpo - Omessa previsione dell'obbligo di motivazione - Conseguente inibizione del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere attribuito al comandante - Lamentato contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, e con il principio di eguaglianza, rispetto al diverso regime della generalità degli atti amministrativi (ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241) - Premessa interpretativa, in ordine alla natura dell'atto, contrastante con l'orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità - Assenza di argomenti nuovi rispetto a precedenti decisioni costituzionali di rigetto - Manifesta infondatezza della questione.
Reati militari - Reati punti con la reclusione militare non superiore a sei mesi - Richiesta di procedimento del comandante del corpo - Omessa previsione dell'obbligo di motivazione - Conseguente inibizione del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere attribuito al comandante - Lamentato contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, e con il principio di eguaglianza, rispetto al diverso regime della generalità degli atti amministrativi (ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241) - Premessa interpretativa, in ordine alla natura dell'atto, contrastante con l'orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità - Assenza di argomenti nuovi rispetto a precedenti decisioni costituzionali di rigetto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 260 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la richiesta di procedimento del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole - alla quale e' subordinata la perseguibilita' dei reati puniti con la reclusione militare non superiore a sei mesi - debba essere motivata. E' errata, infatti, la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quo' - in forza della quale la richiesta di procedimento del comandante del corpo andrebbe qualificata come atto oggettivamente amministrativo (sottoposto come tale all'applicazione del generale disposto dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990) - poiche' quella richiesta ha, come gia' piu' volte precisato, natura invece di vero e proprio atto processuale, che da un lato si sovrappone, escludendola, alla querela prevista dal diritto penale comune e, dall'altro lato, rientra nella generale categoria delle richieste di procedimento di competenza dell'autorita' amministrativa, cui e' riferimento nell'art. 342 cod. proc. pen., caratterizzate da un'ampia e non vincolata discrezionalita'. Ne' - come pure gia' chiarito - la possibile disparita' di trattamento tra i colpevoli di reati militari, come conseguenza delle insindacabili determinazioni del comandante di corpo, al quale e' doveroso peraltro accreditare dati di imparzialita' e di distacco, puo' dar luogo a violazioni apprezzabili del principio di eguaglianza. E nemmeno e', infine, ipotizzabile lesione del principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, in ragione della non sottoposizione a controllo di quelle determinazioni, stante la non arbitrarieta' della esaminata disciplina in rapporto agli obiettivi perseguiti dal legislatore. - Sentenze nn. 467/1995; 238/1992, 293/1992 e 295/1992; 392/1987 sulla natura processuale della richiesta del comandante di corpo; - Sentenze nn. 449/1991, 114/1981 e ordinanze nn. 396/1996, 467/1995, 60/1978, sulla ragionevole discrezionalita' della richiesta in esame. - Sentenze nn. 410/2000; 449/1991; 42/1975 sulla funzione della richiesta stessa e sulla incompatibilita', invece, dell'istituto della querela con i reati militari.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 260 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la richiesta di procedimento del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole - alla quale e' subordinata la perseguibilita' dei reati puniti con la reclusione militare non superiore a sei mesi - debba essere motivata. E' errata, infatti, la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quo' - in forza della quale la richiesta di procedimento del comandante del corpo andrebbe qualificata come atto oggettivamente amministrativo (sottoposto come tale all'applicazione del generale disposto dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990) - poiche' quella richiesta ha, come gia' piu' volte precisato, natura invece di vero e proprio atto processuale, che da un lato si sovrappone, escludendola, alla querela prevista dal diritto penale comune e, dall'altro lato, rientra nella generale categoria delle richieste di procedimento di competenza dell'autorita' amministrativa, cui e' riferimento nell'art. 342 cod. proc. pen., caratterizzate da un'ampia e non vincolata discrezionalita'. Ne' - come pure gia' chiarito - la possibile disparita' di trattamento tra i colpevoli di reati militari, come conseguenza delle insindacabili determinazioni del comandante di corpo, al quale e' doveroso peraltro accreditare dati di imparzialita' e di distacco, puo' dar luogo a violazioni apprezzabili del principio di eguaglianza. E nemmeno e', infine, ipotizzabile lesione del principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, in ragione della non sottoposizione a controllo di quelle determinazioni, stante la non arbitrarieta' della esaminata disciplina in rapporto agli obiettivi perseguiti dal legislatore. - Sentenze nn. 467/1995; 238/1992, 293/1992 e 295/1992; 392/1987 sulla natura processuale della richiesta del comandante di corpo; - Sentenze nn. 449/1991, 114/1981 e ordinanze nn. 396/1996, 467/1995, 60/1978, sulla ragionevole discrezionalita' della richiesta in esame. - Sentenze nn. 410/2000; 449/1991; 42/1975 sulla funzione della richiesta stessa e sulla incompatibilita', invece, dell'istituto della querela con i reati militari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte