Ordinanza 410/2000 (ECLI:IT:COST:2000:410)
Massima numero 25679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati militari - Reato di diffamazione militare, commesso in danno di (altro) militare - Punibilità a richiesta del comandante del corpo e non anche a querela dell'offeso - Asserita incompatibilita' con il principio della conformazione dell'ordinamento delle forze armate allo spirito democratico, nonché lamentata violazione del diritto di difesa e irragionevole disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina della perseguibilità della diffamazione comune (art. 595 cod. pen.) - Manifesta infondatezza della questione.
Reati militari - Reato di diffamazione militare, commesso in danno di (altro) militare - Punibilità a richiesta del comandante del corpo e non anche a querela dell'offeso - Asserita incompatibilita' con il principio della conformazione dell'ordinamento delle forze armate allo spirito democratico, nonché lamentata violazione del diritto di difesa e irragionevole disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina della perseguibilità della diffamazione comune (art. 595 cod. pen.) - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza - in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 227, primo comma, e 260 del codice penale militare di pace nella parte in cui subordina la perseguibilita' del reato di diffamazione militare commesso in danno di altro militare alla richiesta del comandante del corpo e non anche alla querela della persona offesa. Stante la piu' volte ribadita incompatibilita' dell'istituto della querela con i reati militari (nei quali e' sempre insita la lesione di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato), la richiesta del comandante del corpo, nelle ipotesi di reato di lieve entita', costituisce, infatti, lo strumento piu' idoneo ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare; senza che possa ipotizzarsi violazione del diritto di difesa del danneggiato, in assenza di quella richiesta, poiche' la conseguente impossibilita' di costituirsi parte civile nel processo penale trova compenso nella facolta' del danneggiato medesimo di proporre immediata azione davanti al giudice civile; e senza infine che risulti violato l'art. 3 Costituzione, per il profilo della diversita' di trattamento, la quale trova, nella specie viceversa giustificazione nella peculiarita' della situazione del cittadino inserito nell'ordinamento militare - alle cui specifiche regole egli non puo' non sottostare - rispetto alla generalita' degli altri cittadini. - Sentenze nn. 449/1991 e 42/1975 sulla incompatibilita' della querela con i reati militari; - Sentenze nn. 409/2000, 406/2000, 436/1995, 49/1991 sulla richiesta del comandante di corpo; - Sentenze nn. 396/1996, 94/1996, 532/1995 e 185/1994 sull'equipollenza dell'esercizio dell'azione civile nelle sedi penali o civile; - Ordinanze nn. 397/1997, 224/1997, 396/1996, 82/1994 sulla peculiarita' della situazione del cittadino militare.
Manifesta infondatezza - in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 227, primo comma, e 260 del codice penale militare di pace nella parte in cui subordina la perseguibilita' del reato di diffamazione militare commesso in danno di altro militare alla richiesta del comandante del corpo e non anche alla querela della persona offesa. Stante la piu' volte ribadita incompatibilita' dell'istituto della querela con i reati militari (nei quali e' sempre insita la lesione di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato), la richiesta del comandante del corpo, nelle ipotesi di reato di lieve entita', costituisce, infatti, lo strumento piu' idoneo ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare; senza che possa ipotizzarsi violazione del diritto di difesa del danneggiato, in assenza di quella richiesta, poiche' la conseguente impossibilita' di costituirsi parte civile nel processo penale trova compenso nella facolta' del danneggiato medesimo di proporre immediata azione davanti al giudice civile; e senza infine che risulti violato l'art. 3 Costituzione, per il profilo della diversita' di trattamento, la quale trova, nella specie viceversa giustificazione nella peculiarita' della situazione del cittadino inserito nell'ordinamento militare - alle cui specifiche regole egli non puo' non sottostare - rispetto alla generalita' degli altri cittadini. - Sentenze nn. 449/1991 e 42/1975 sulla incompatibilita' della querela con i reati militari; - Sentenze nn. 409/2000, 406/2000, 436/1995, 49/1991 sulla richiesta del comandante di corpo; - Sentenze nn. 396/1996, 94/1996, 532/1995 e 185/1994 sull'equipollenza dell'esercizio dell'azione civile nelle sedi penali o civile; - Ordinanze nn. 397/1997, 224/1997, 396/1996, 82/1994 sulla peculiarita' della situazione del cittadino militare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 52
co. 3
Altri parametri e norme interposte