Ordinanza 412/2000 (ECLI:IT:COST:2000:412)
Massima numero 25681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Base imponibile - Assegni vitalizi corrisposti, alla cessazione della carica, ai consiglieri regionali - Quote dei contributi versati al fondo di previdenza, (costituito, nella specie, presso la regione lazio) - Deducibilità dalla base imponibile - Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Base imponibile - Assegni vitalizi corrisposti, alla cessazione della carica, ai consiglieri regionali - Quote dei contributi versati al fondo di previdenza, (costituito, nella specie, presso la regione lazio) - Deducibilità dalla base imponibile - Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 47, comma primo, lett. i), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in cui non esclude dalla tassazione in IRPEF gli assegni vitalizi erogati dal Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio, traenti origine da contributi versati dai medesimi consiglieri. Infatti, il legislatore, nell'esercizio della discrezionalita' di fissare la base imponibile per i redditi aventi carattere misto assistenziale e previdenziale, puo' anche determinare esclusioni o limitazioni in ordine a quanto concorre a formare il reddito (ed in realta' la normativa applicabile ha subito nel tempo una serie di variazioni) - purche' in modo non irragionevole o arbitrario e senza discriminazioni o privilegi non giustificati - ma non e' tenuto a escludere, in ogni caso, dalla imposizione IRPEF i suddetti assegni, che possono essere considerati come reddito e indice di capacita' contributiva. Il che a maggior ragione e' vero nella ipotesi in esame in quanto (come accertato) le somme di origine, corrispondenti ai contributi versati (intesi come obbligatori) non erano state assoggettate ad imposizione. - Sentenza n. 289/1994, sull'imponibilita' degli assegni vitalizi.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 47, comma primo, lett. i), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in cui non esclude dalla tassazione in IRPEF gli assegni vitalizi erogati dal Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio, traenti origine da contributi versati dai medesimi consiglieri. Infatti, il legislatore, nell'esercizio della discrezionalita' di fissare la base imponibile per i redditi aventi carattere misto assistenziale e previdenziale, puo' anche determinare esclusioni o limitazioni in ordine a quanto concorre a formare il reddito (ed in realta' la normativa applicabile ha subito nel tempo una serie di variazioni) - purche' in modo non irragionevole o arbitrario e senza discriminazioni o privilegi non giustificati - ma non e' tenuto a escludere, in ogni caso, dalla imposizione IRPEF i suddetti assegni, che possono essere considerati come reddito e indice di capacita' contributiva. Il che a maggior ragione e' vero nella ipotesi in esame in quanto (come accertato) le somme di origine, corrispondenti ai contributi versati (intesi come obbligatori) non erano state assoggettate ad imposizione. - Sentenza n. 289/1994, sull'imponibilita' degli assegni vitalizi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte