Ordinanza 413/2000 (ECLI:IT:COST:2000:413)
Massima numero 25690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Imputato di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno - Pena detentiva massima da applicare - Irragionevolezza della disciplina - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Imputato di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno - Pena detentiva massima da applicare - Irragionevolezza della disciplina - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 444, comma primo, del codice di procedura penale <>, in corrispondenza alla entita' della pena detentiva massima suscettibile di essere sospesa, condizionalmente, nei confronti della stessa categoria di imputati ai sensi dell'articolo 163 codice penale. Dai parametri costituzionali invocati non e', infatti, desumibile alcun principio costituzionale da cui possa ricavarsi la necessita' di una coincidenza dei presupposti di applicazione dei due comparati istituti quanto ad entita' massima delle pene irrogabili. E, viceversa, proprio la diversita' - per origine, 'ratio' e disciplina - degli istituti medesimi non consente di ritenere manifestamente irragionevole la differente scelta operata dal legislatore quanto all'entita' massima della pena rispettivamente applicabile e suscettibile di essere sospesa, anche nel caso dell'imputato maggiorenne ma di eta' inferiore a ventuno anni. Ne' possono essere, infine, utilmente richiamati i principi costituzionali di rieducativita' della pena e di protezione della gioventu', al fine di invocare una speciale disciplina dei presupposti del patteggiamento per i giovani maggiorenni infraventunenni, rispondendo la speciale disciplina dettata nei confronti di costoro in tema di sospensione condizionale della pena non gia' ad una necessita' costituzionale, bensi' ad una discrezionale scelta del legislatore, non estensibile necessariamente, per le ragioni ora dette, al patteggiamento: tenuto anche conto che tale ultimo istituto non e' applicabile ai minori, per scelta legislativa giudicata non irragionevole da questa Corte con sentenze n. 135 del 1995 e n. 272 del 2000. - Sentenza n. 400/1997 sulla diversita' degli istituti del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena.
Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 444, comma primo, del codice di procedura penale <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte