Ordinanza 414/2000 (ECLI:IT:COST:2000:414)
Massima numero 25691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità 'ex lege' del minore (infraquattordicenne) - Divieto di iscrizione al casellario giudiziale - Mancata previsione - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità 'ex lege' del minore (infraquattordicenne) - Divieto di iscrizione al casellario giudiziale - Mancata previsione - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita', per carenza di rilevanza, della questione di legittimita', in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, dell'art. 686 del codice di procedura penale - "nella parte in cui non prevede che l'iscrizione al casellario giudiziale non abbia luogo allorquando la sentenza di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988 sia collegata alla sussistenza di una causa di non imputabilita' 'ex lege', quale quella relativa al minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile, 'ab initio', la costituzione di un valido rapporto processuale - in quanto il giudice della impugnazione, che ha sollevato la questione, non puo' in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina che - come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale - ontologicamente presuppone la intervenuta irrevocabilita' della sentenza da iscrivere ed e', quindi, in tesi, denunciabile soltanto dal giudice della esecuzione.
Manifesta inammissibilita', per carenza di rilevanza, della questione di legittimita', in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, dell'art. 686 del codice di procedura penale - "nella parte in cui non prevede che l'iscrizione al casellario giudiziale non abbia luogo allorquando la sentenza di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988 sia collegata alla sussistenza di una causa di non imputabilita' 'ex lege', quale quella relativa al minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile, 'ab initio', la costituzione di un valido rapporto processuale - in quanto il giudice della impugnazione, che ha sollevato la questione, non puo' in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina che - come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale - ontologicamente presuppone la intervenuta irrevocabilita' della sentenza da iscrivere ed e', quindi, in tesi, denunciabile soltanto dal giudice della esecuzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte