Ordinanza 415/2000 (ECLI:IT:COST:2000:415)
Massima numero 25692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
13/07/2000; Decisione del
13/07/2000
Deposito del 31/07/2000; Pubblicazione in G. U. 09/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati militari - Furto militare, commesso in danno di militare - Esclusione della punibilità a querela della persona offesa - Lamentata disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina del furto comune, perseguibile a querela - Manifesta infondatezza della questione.
Reati militari - Furto militare, commesso in danno di militare - Esclusione della punibilità a querela della persona offesa - Lamentata disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina del furto comune, perseguibile a querela - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare, se non aggravato, sia punibile a querela della persona offesa similmente a quanto ora stabilito per il furto comune in conseguenza della modifica apportata all'articolo 624 del codice penale dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999 n. 205; in quanto - come gia' piu' volte chiarito - il regime della perseguibilita' a querela e' incompatibile con i reati militari nei quali e' sempre insita l'offesa di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato come caratteristico della querela. - Sentenze nn. 449/1991, 189/1976, 42/1975 e ordinanze nn. 229/1988, 467/1988 sulla incompatibilita' della querela con i reati militari.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare, se non aggravato, sia punibile a querela della persona offesa similmente a quanto ora stabilito per il furto comune in conseguenza della modifica apportata all'articolo 624 del codice penale dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999 n. 205; in quanto - come gia' piu' volte chiarito - il regime della perseguibilita' a querela e' incompatibile con i reati militari nei quali e' sempre insita l'offesa di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato come caratteristico della querela. - Sentenze nn. 449/1991, 189/1976, 42/1975 e ordinanze nn. 229/1988, 467/1988 sulla incompatibilita' della querela con i reati militari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte