Sentenza 416/2000 (ECLI:IT:COST:2000:416)
Massima numero 25712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/09/2000; Decisione del
28/09/2000
Deposito del 11/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse in genere - Ripetizione di indebito - Acquisto di immobili non di lusso, destinati a prima abitazione - Agevolazioni fiscali - Applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 - Esclusione del rimborso del maggior importo di imposta versato, in caso di cumulo di agevolazioni - Ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti e lesione del principio di ragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.
Imposte e tasse in genere - Ripetizione di indebito - Acquisto di immobili non di lusso, destinati a prima abitazione - Agevolazioni fiscali - Applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 - Esclusione del rimborso del maggior importo di imposta versato, in caso di cumulo di agevolazioni - Ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti e lesione del principio di ragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998. n. 448, limitatamente alle parole <>. L'esclusione della possibilita' di rimborso prevista dall'art. 7 in argomento - che ha concesso, retroattivamente, la cumulabilita' e reiterabilita' delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa rispettivamente previste dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168 - determina una ingiustificata disparita' di trattamento in danno di quei contribuenti che prima dell'instaurazione o nelle more del giudizio tributario diretto ad ottenere il cumulo dei benefici, abbiano provveduto al pagamento dell'imposta calcolata senza tenere conto, ovviamente, della nuova normativa entrata in vigore successivamente ma con effetto retroattivo. Risulta, altresi', violato il principio di ragionevolezza per l'intrinseca contraddittorieta' tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Precedenti: - sent. n. 292/1997 nella quale e' stata ravvisata la violazione del principio di eguaglianza in un caso di mancata previsione della ripetibilita' di versamenti (nella specie contributivi) divenuti "ex post" eccedenti rispetto ad una piu' favorevole aliquota ridotta, estesa da una disposizione retroattiva. - sent. n. 421/1995 nella quale si e' affermato che il legislatore cade in una contraddizione formale - censurabile per contrasto con il principio di ragionevolezza - ove qualifichi un versamento come non dovuto e, nello stesso tempo, lo sottragga all'azione di ripetizione di indebito. L.T.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998. n. 448, limitatamente alle parole <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte