Sentenza 419/2000 (ECLI:IT:COST:2000:419)
Massima numero 25723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 13/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Titolo
Retroattivita' e irretroattivita' - Divieto di retroattivita' della legge - Operatività del divieto con esclusivo riferimento alla materia penale - Possibilita' per il legislatore di adottare norme retroattive entro il limite della ragionevolezza.
Retroattivita' e irretroattivita' - Divieto di retroattivita' della legge - Operatività del divieto con esclusivo riferimento alla materia penale - Possibilita' per il legislatore di adottare norme retroattive entro il limite della ragionevolezza.
Testo
Il divieto di retroattivita' della legge - pur costituendo fondamentale valore di civilta' giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve, in linea di principio, attenersi - non e' stato elevato e dignita' costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost. relativo alla materia penale. Ne consegue che il legislatore ordinario, nel rispetto di tale limite, puo' emanare norme retroattive purche' esse trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti cosi' da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti. Precedenti: - sent. nn. 283/1993, 6 e 153/1994, 432/1997 e 229/1999 sulla valutazione della compatibilita' con la Costituzione delle norme retroattive. L.T.
Il divieto di retroattivita' della legge - pur costituendo fondamentale valore di civilta' giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve, in linea di principio, attenersi - non e' stato elevato e dignita' costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost. relativo alla materia penale. Ne consegue che il legislatore ordinario, nel rispetto di tale limite, puo' emanare norme retroattive purche' esse trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti cosi' da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti. Precedenti: - sent. nn. 283/1993, 6 e 153/1994, 432/1997 e 229/1999 sulla valutazione della compatibilita' con la Costituzione delle norme retroattive. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte