Ordinanza 97/2022 (ECLI:IT:COST:2022:97)
Massima numero 44823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  23/03/2022;  Decisione del  23/03/2022
Deposito del 14/04/2022; Pubblicazione in G. U. 20/04/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Immigrazione - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Sostituzione, a seguito di novella legislativa, con il permesso di soggiorno per casi speciali - Regime transitorio - Accoglienza dei titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione (SPRAR) alla data di entrata in vigore della disciplina - Estensione per i titolari di protezione umanitaria che non vi avevano avuto accesso - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Ulteriore novella, che ha sostituito il precedente SPRAR con l'attuale sistema di accoglienza e integrazione (SAI) - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 245003).

Testo

È ordinata la restituzione degli atti al TAR Marche, sez. prima, perché possa procedere, tenendo conto delle intervenute modifiche normative, alla rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 6, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, che prevede che solo i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione (SPRAR) alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. beneficiano del sistema di accoglienza per il periodo previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza, omettendo di salvaguardare i titolari di protezione umanitaria che non erano stati ammessi nelle strutture di accoglienza per mancanza di posti disponibili. Il quadro normativo di riferimento è stato significativamente modificato dall'intervenuto art. 4 del d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 173 del 2020, che, nel sostituire il «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati» (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con il nuovo «Sistema di accoglienza e integrazione» (SAI), ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di "seconda accoglienza", rendendo possibile l'inserimento nelle strutture di tale circuito anche per i soggetti che erano stati esclusi dal d.l. censurato, come il ricorrente nel giudizio principale. (Precedenti: O. 243/2021 - mass. 44405, O. 60/2021 - mass. 43750, O. 269/2020 - mass. 43592, O. 185/2020 - mass. 43315).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 12  co. 6

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte