Sentenza 419/2000 (ECLI:IT:COST:2000:419)
Massima numero 25724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 13/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Titolo
Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il 30 giugno 1997 - Divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Efficacia retroattiva della norma - Lamentata lesione del principio di indipendenza e di imparzialità della magistratura e dei principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale - Non fondatezza delle questioni.
Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il 30 giugno 1997 - Divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Efficacia retroattiva della norma - Lamentata lesione del principio di indipendenza e di imparzialità della magistratura e dei principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che l'efficacia retroattiva della norma, con la sua conseguente incidenza sui giudizi in corso, non risulta lesiva degli invocati parametri costituzionali in quanto il legislatore ha agito sul piano astratto delle fonti normative senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie "sub indicis". Precedenti: - sent. nn. 402/1993, 397/1994, 432/1997, 229/1999 sui limiti di compatibilita' dell'emanazione di norme retroattive con la tutela delle prerogative del potere giudiziario. L.T.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che l'efficacia retroattiva della norma, con la sua conseguente incidenza sui giudizi in corso, non risulta lesiva degli invocati parametri costituzionali in quanto il legislatore ha agito sul piano astratto delle fonti normative senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie "sub indicis". Precedenti: - sent. nn. 402/1993, 397/1994, 432/1997, 229/1999 sui limiti di compatibilita' dell'emanazione di norme retroattive con la tutela delle prerogative del potere giudiziario. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte