Sentenza 419/2000 (ECLI:IT:COST:2000:419)
Massima numero 25725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  09/10/2000;  Decisione del  09/10/2000
Deposito del 13/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Massime associate alla pronuncia:  25713  25714  25715  25716  25722  25723  25724  25726  25727  25728  25729


Titolo
Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il 30 giugno 1997 - Divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Deroga al principio della retroattività delle norme - Lamentata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che la norma retroattiva impugnata, operando sul piano sostanziale, non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale a cui presidio e' posto il parametro costituzionale invocato. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte