Sentenza 419/2000 (ECLI:IT:COST:2000:419)
Massima numero 25726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  09/10/2000;  Decisione del  09/10/2000
Deposito del 13/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Massime associate alla pronuncia:  25713  25714  25715  25716  25722  25723  25724  25725  25727  25728  25729


Titolo
Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il 30 giugno 1997 - Divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che l'attribuzione di efficacia retroattiva alla norma impugnata - sulla quale sono incentrate le diverse impugnative - appare giustificata dall'esigenza di porre rimedio ad una situazione del tutto eccezionale - determinata dal mancato tempestivo adeguamento degli organi dell'EPI al mutamento di disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti conseguente alla privatizzazione - che, riguardando migliaia di lavoratori, era tale da compromettere irreparabilmente l'equilibrio finanziario e lo stesso processo di privatizzazione dell'ente. Nella suddetta situazione da un lato appare del tutto ragionevole attribuire valore prioritario alla salvaguardia dell'interesse pubblico al buon esito del menzionato processo di privatizzazione, dall'altro non appaiono ipotizzabili violazioni del principio di eguaglianza incentrate sul raffronto con altre situazioni di assunzione a tempo determinato in quanto la tutela del suddetto interesse pubblico qualifica e caratterizza la situazione disciplinata dalla norma impugnata si' da renderla del tutto peculiare. Precedenti: - sent. nn. 347/1988 e 80/1994 ove e' stata affermata la legittimita' costituzionale di discipline differenziate del lavoro a termine, giustificate dalle peculiari caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte