Sentenza 419/2000 (ECLI:IT:COST:2000:419)
Massima numero 25727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 13/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Titolo
Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il 30 giugno 1997 - Divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Lamentata violazione della libertà di iniziativa economica e asserito contrasto con la dignita' umana dei lavoratori - Non fondatezza delle questioni.
Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il 30 giugno 1997 - Divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Lamentata violazione della libertà di iniziativa economica e asserito contrasto con la dignita' umana dei lavoratori - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che: a) l'insussistenza di una situazione di piena concorrenza nell'ambito dei servizi postali esclude la violazione del parametro invocato; b) la finalizzazione del parametro stesso alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona nello svolgimento delle attivita' produttive ne esclude l'invocabilita' nelle ipotesi in cui venga in gioco, come nella specie, la tutela del posto di lavoro e della dignita' umana dei lavoratori. L.T.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che: a) l'insussistenza di una situazione di piena concorrenza nell'ambito dei servizi postali esclude la violazione del parametro invocato; b) la finalizzazione del parametro stesso alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona nello svolgimento delle attivita' produttive ne esclude l'invocabilita' nelle ipotesi in cui venga in gioco, come nella specie, la tutela del posto di lavoro e della dignita' umana dei lavoratori. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte