Sentenza 419/2000 (ECLI:IT:COST:2000:419)
Massima numero 25728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 13/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Titolo
Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il 30 giugno 1997 - Divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Lamentata lesione del diritto al lavoro - Non fondatezza delle questioni.
Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il 30 giugno 1997 - Divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Lamentata lesione del diritto al lavoro - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che i parametri invocati non comportano una diretta ed incondizionata tutela del posto di lavoro, restando affidata alla discrezionalita' del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro. Precedenti: - sent. nn. 152/1975, 419/1993, 46/2000 e prd. n. 254/1997 sull'interpretazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione. L.T.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va, infatti, osservato che i parametri invocati non comportano una diretta ed incondizionata tutela del posto di lavoro, restando affidata alla discrezionalita' del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro. Precedenti: - sent. nn. 152/1975, 419/1993, 46/2000 e prd. n. 254/1997 sull'interpretazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte