Sentenza 419/2000 (ECLI:IT:COST:2000:419)
Massima numero 25729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 13/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Titolo
Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il 30 giugno 1997 - Divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Lamentata lesione del principio della libertà sindacale - Non fondatezza delle questioni.
Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non oltre il 30 giugno 1997 - Divieto di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Lamentata lesione del principio della libertà sindacale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Come questa Corte ha gia' affermato, infatti, nell'attuale situazione di inattuazione delle regole costituzionali relative alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro con efficacia "erga omnes", non puo' ipotizzarsi un conflitto tra attivita' sindacale e attivita' legislativa rilevante sotto il profilo della violazione del parametro in argomento non essendovi alcuna riserva legislativa e contrattuale a favore dei sindacati. Precedenti: - sent. nn. 141/1980 e 697/1988 sui riflessi dell'attuale situazione di inattuazione dei principi costituzionali relativi alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro "erga omnes" sui rapporti tra attivita' legislativa e attivita' sindacale. L.T.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge dall'art. 1, comma 7, della legge 28 novembre 1996, n. 608, impugnato, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane nel periodo compreso tra il 26 novembre 1994 e il 30 giugno 1997 decadano allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possano, quindi, dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Come questa Corte ha gia' affermato, infatti, nell'attuale situazione di inattuazione delle regole costituzionali relative alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro con efficacia "erga omnes", non puo' ipotizzarsi un conflitto tra attivita' sindacale e attivita' legislativa rilevante sotto il profilo della violazione del parametro in argomento non essendovi alcuna riserva legislativa e contrattuale a favore dei sindacati. Precedenti: - sent. nn. 141/1980 e 697/1988 sui riflessi dell'attuale situazione di inattuazione dei principi costituzionali relativi alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro "erga omnes" sui rapporti tra attivita' legislativa e attivita' sindacale. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte