Sentenza 420/2000 (ECLI:IT:COST:2000:420)
Massima numero 25718
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GUIZZI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 13/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Titolo
Conflitto tra poteri promosso da autorità giudiziaria nei confronti del parlamento - Asserita mancata indicazione delle norme costituzionali di riferimento - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Conflitto tra poteri promosso da autorità giudiziaria nei confronti del parlamento - Asserita mancata indicazione delle norme costituzionali di riferimento - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Testo
Nel conflitto promosso da un'autorita' giudiziaria, nella specie dal Tribunale di Como, nei confronti (di un ramo) del Parlamento, l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e' sufficiente a ritenere adempiuto l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita' per mancata indicazione delle norme costituzionali poste a fondamento delle attribuzioni di cui si lamenta la menomazione. - V. anche, conformi, sentenze nn. 320 e 321/2000.
Nel conflitto promosso da un'autorita' giudiziaria, nella specie dal Tribunale di Como, nei confronti (di un ramo) del Parlamento, l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e' sufficiente a ritenere adempiuto l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita' per mancata indicazione delle norme costituzionali poste a fondamento delle attribuzioni di cui si lamenta la menomazione. - V. anche, conformi, sentenze nn. 320 e 321/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26