Sentenza 420/2000 (ECLI:IT:COST:2000:420)
Massima numero 25719
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GUIZZI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 13/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, promosso dal tribunale di como - Illegittima interferenza della camera dei deputati nella sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria ricorrente - Annullamento della deliberazione parlamentare.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, promosso dal tribunale di como - Illegittima interferenza della camera dei deputati nella sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria ricorrente - Annullamento della deliberazione parlamentare.
Testo
Non spetta alla Camera dei deputati - con la deliberazione adottata il 16 dicembre 1998 - dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse nel corso di un programma televisivo da un proprio componente, in ordine alle quali e' stato promosso giudizio penale davanti al Tribunale di Como, ricorrente per conflitto di attribuzione nei confronti della stessa Camera dei deputati. E, invero, poiche' non sussiste nella specie alcun collegamento delle opinioni espresse dal deputato con attivita' dallo stesso svolte nell'ambito parlamentare ne' corrispondenza sostanziale di contenuti e significati con un qualsivoglia atto parlamentare, deve concludersi che la deliberazione parlamentare impugnata abbia interferito in modo illegittimo nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente. E, per conseguenza, in accoglimento del ricorso del Tribunale di Como, e' annullata la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1998. - V. anche sentenze nn. 11, 56 e 58/2000 e nn. 320 e 321/2000.
Non spetta alla Camera dei deputati - con la deliberazione adottata il 16 dicembre 1998 - dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse nel corso di un programma televisivo da un proprio componente, in ordine alle quali e' stato promosso giudizio penale davanti al Tribunale di Como, ricorrente per conflitto di attribuzione nei confronti della stessa Camera dei deputati. E, invero, poiche' non sussiste nella specie alcun collegamento delle opinioni espresse dal deputato con attivita' dallo stesso svolte nell'ambito parlamentare ne' corrispondenza sostanziale di contenuti e significati con un qualsivoglia atto parlamentare, deve concludersi che la deliberazione parlamentare impugnata abbia interferito in modo illegittimo nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente. E, per conseguenza, in accoglimento del ricorso del Tribunale di Como, e' annullata la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1998. - V. anche sentenze nn. 11, 56 e 58/2000 e nn. 320 e 321/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte