Ordinanza 421/2000 (ECLI:IT:COST:2000:421)
Massima numero 25720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  09/10/2000;  Decisione del  09/10/2000
Deposito del 13/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione lombardia - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Decadenza dall'assegnazione, qualora il soggetto sia proprietario di beni immobili produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione di un alloggio adeguato, determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978 - Lamentata disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale, nonche' violazione dei criteri generali fissati in materia - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti - alla luce della sentenza di questa Corte n. 176 del 2000 emanata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione - la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lettera d), e dell'art. 22, comma primo, lettera e), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dal reddito complessivo del beneficiario, qualora si accerti che egli e' proprietario di <>. Precedenti: - sent. n. 176/2000 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lettera d), e dell'art. 22, comma primo, lettera e), della legge della Regione Lombardia n. 91 del 1983 <>. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte