Sentenza 423/2000 (ECLI:IT:COST:2000:423)
Massima numero 25732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 16/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Titolo
Sanità pubblica - Danni irreversibili alla salute - Soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali - Quantificazione dell'indennizzo - Mancata previsione della liquidazione del danno biologico - Asserita inadeguatezza del beneficio previsto, con violazione dei principi costituzionali - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Danni irreversibili alla salute - Soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali - Quantificazione dell'indennizzo - Mancata previsione della liquidazione del danno biologico - Asserita inadeguatezza del beneficio previsto, con violazione dei principi costituzionali - Non fondatezza della questione.
Testo
A differenza del risarcimento del danno da responsabilita' civile, che presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile, la cui entita' dipende quindi dalle singole fattispecie concrete valutabili caso per caso dal giudice, il diritto all'indennita' in base alla legge n. 210 del 1992, sorge per il solo fatto del danno irreversibile alla salute, derivante da epatite post-trasfusionale, configurandosi come sostegno aggiuntivo in misura prefissata dalla legge, il cui ottenimento dipende esclusivamente da ragioni obiettive facilmente determinabili secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa nell' 'an' e nel 'quantum'. Non trova pertanto giustificazione la pretesa di includere, nell'indennizzo previsto dalla legge n. 210, la liquidazione del danno biologico subito a seguito di emotrasfusione; pretesa che tende infatti a trasferire elementi propri della tutela risarcitoria in un altro sistema di garanzia. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost.
A differenza del risarcimento del danno da responsabilita' civile, che presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile, la cui entita' dipende quindi dalle singole fattispecie concrete valutabili caso per caso dal giudice, il diritto all'indennita' in base alla legge n. 210 del 1992, sorge per il solo fatto del danno irreversibile alla salute, derivante da epatite post-trasfusionale, configurandosi come sostegno aggiuntivo in misura prefissata dalla legge, il cui ottenimento dipende esclusivamente da ragioni obiettive facilmente determinabili secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa nell' 'an' e nel 'quantum'. Non trova pertanto giustificazione la pretesa di includere, nell'indennizzo previsto dalla legge n. 210, la liquidazione del danno biologico subito a seguito di emotrasfusione; pretesa che tende infatti a trasferire elementi propri della tutela risarcitoria in un altro sistema di garanzia. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte