Sentenza 423/2000 (ECLI:IT:COST:2000:423)
Massima numero 25733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  09/10/2000;  Decisione del  09/10/2000
Deposito del 16/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Massime associate alla pronuncia:  25732  25734


Titolo
Sanità pubblica - Danni irreversibili alla salute - Soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali - Diritto all'assegno 'una tantum' per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge - Lamentata lesione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento tra i sottoposti a vaccinazione obbligatoria e coloro che hanno subito trattamenti trasfusionali ematici - Non fondatezza della questione.

Testo
Non sussiste irrazionale disparita' di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreparabile da trattamenti trasfusionali ematici rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria, esclusivamente a favore dei quali la legge n. 210 del 1992 ha previsto il diritto all'assegno 'una tantum' per il periodo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Infatti il raffronto tra la <> dell'obbligo legale (o l'<> al trattamento) da un lato, e la <> terapeutica del trattamento stesso, dall'altro, non e' produttivo nel senso dell'equiparazione delle situazioni, dal punto di vista del principio di eguaglianza. Le situazioni sono diverse e non si prestano a entrare in una visione unificatrice perche' solo le prime corrispondono a un interesse generale, che e' quello in base al quale e' costituzionalmente necessario che la collettivita' assuma su di se' una partecipazione alle difficolta' nelle quali puo' venirsi a trovare il singolo che ha cooperato al perseguimento di tale interesse. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - v. sentenza n. 27/1998, per la equiparazione della situazione dell'obbligo legale della vaccinazione a quella dell'incentivazione del trattamento nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. - v. altresi' sentenza n. 226/2000 su analoga questione, nonche' sentenze n. 307/1990 e n. 118/1996 in tema di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte