Sentenza 423/2000 (ECLI:IT:COST:2000:423)
Massima numero 25734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 16/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Titolo
Sanità pubblica - Danni irreversibili alla salute - Soggetti sottoposti a vaccinazione (non obbligatoria) antiepatite b, a partire dal 1983 - Diritto all'indennizzo - Mancata previsione - Ingiustificata differenziazione di trattamento, a fronte del riconoscimento del diritto all'indennizzo (con sentenza n. 27 del 1998) ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Sanità pubblica - Danni irreversibili alla salute - Soggetti sottoposti a vaccinazione (non obbligatoria) antiepatite b, a partire dal 1983 - Diritto all'indennizzo - Mancata previsione - Ingiustificata differenziazione di trattamento, a fronte del riconoscimento del diritto all'indennizzo (con sentenza n. 27 del 1998) ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati, alle condizioni ivi stabilite, a favore di coloro che siano stati sottoposti non obbligatoriamente a vaccinazione antiepatite B a partire dall'anno 1983, ovvero a seguito di una campagna legalmente promossa dall'autorita' sanitaria per la diffusione di tale vaccinazione. Sussistono infatti anche per tali soggetti le condizioni che hanno indotto, nella sentenza n. 27 del 1998, a ritenere costituzionalmente dovuto per i soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica l'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge n. 210. - v. anche sentenze n. 307/1990 e n. 118/1996.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati, alle condizioni ivi stabilite, a favore di coloro che siano stati sottoposti non obbligatoriamente a vaccinazione antiepatite B a partire dall'anno 1983, ovvero a seguito di una campagna legalmente promossa dall'autorita' sanitaria per la diffusione di tale vaccinazione. Sussistono infatti anche per tali soggetti le condizioni che hanno indotto, nella sentenza n. 27 del 1998, a ritenere costituzionalmente dovuto per i soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica l'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge n. 210. - v. anche sentenze n. 307/1990 e n. 118/1996.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte