Sentenza 424/2000 (ECLI:IT:COST:2000:424)
Massima numero 25735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 16/10/2000; Pubblicazione in G. U. 18/10/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reato in genere - Reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) - Cause di non punibilità - Mancata estensione alla ritrattazione di dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che assume sommarie informazioni di propria iniziativa - Asserita lesione del principio di eguaglianza (anche in relazione a quanto stabilito nella sentenza n. 101 del 1999) - Non fondatezza delle questioni.
Reato in genere - Reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) - Cause di non punibilità - Mancata estensione alla ritrattazione di dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che assume sommarie informazioni di propria iniziativa - Asserita lesione del principio di eguaglianza (anche in relazione a quanto stabilito nella sentenza n. 101 del 1999) - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non appare essere una contraddizione manifestamente irrazionale - condizione per l'intervento della Corte sulla normativa denunciata - che il legislatore abbia differenziato la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, eventualmente rilevanti sotto il profilo del reato di favoreggiamento, rispetto alla disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero, ed, in particolare, che risulti prevista solo per questa seconda ipotesi - e, a seguito della sentenza n. 101 del 1999, anche per l'ipotesi di tali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, operante su delega del pubblico ministero - l'applicabilita' della ritrattazione come causa di non punibilita'. Infatti, alla diversita' soggettiva delle ipotesi, corrisponde una normale diversita' di cadenze temporali, perche' le informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria riguardano di solito il momento iniziale delle indagini, nel quale la ritrattazione, quale istituto finalizzato primariamente a soddisfare l'interesse alla definizione del giudizio penale o all'esercizio dell'azione penale fondati su elementi probatori veridici, non conseguirebbe il suo scopo. Del resto, non esiste - o almeno non ne e' argomentata dai rimettenti l'esistenza - un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni comunque rese nel processo penale, per cui puo' concludersi che sussiste un'ampia sfera di discrezionalita' del legislatore, che la Corte e' tenuta a rispettare, nel modellare la disciplina della ritrattazione nelle diverse fasi del procedimento. Non sono pertanto fondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la causa di non punibilita' ivi prevista, all'ipotesi della ritrattazione delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, che assume sommarie informazioni, a norma dell'art. 351 del codice di procedura penale. - v. le sentenze nn. 101/1999 e 228/1982. A.M.M.
Non appare essere una contraddizione manifestamente irrazionale - condizione per l'intervento della Corte sulla normativa denunciata - che il legislatore abbia differenziato la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, eventualmente rilevanti sotto il profilo del reato di favoreggiamento, rispetto alla disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero, ed, in particolare, che risulti prevista solo per questa seconda ipotesi - e, a seguito della sentenza n. 101 del 1999, anche per l'ipotesi di tali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, operante su delega del pubblico ministero - l'applicabilita' della ritrattazione come causa di non punibilita'. Infatti, alla diversita' soggettiva delle ipotesi, corrisponde una normale diversita' di cadenze temporali, perche' le informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria riguardano di solito il momento iniziale delle indagini, nel quale la ritrattazione, quale istituto finalizzato primariamente a soddisfare l'interesse alla definizione del giudizio penale o all'esercizio dell'azione penale fondati su elementi probatori veridici, non conseguirebbe il suo scopo. Del resto, non esiste - o almeno non ne e' argomentata dai rimettenti l'esistenza - un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni comunque rese nel processo penale, per cui puo' concludersi che sussiste un'ampia sfera di discrezionalita' del legislatore, che la Corte e' tenuta a rispettare, nel modellare la disciplina della ritrattazione nelle diverse fasi del procedimento. Non sono pertanto fondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la causa di non punibilita' ivi prevista, all'ipotesi della ritrattazione delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, che assume sommarie informazioni, a norma dell'art. 351 del codice di procedura penale. - v. le sentenze nn. 101/1999 e 228/1982. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte