Sentenza 425/2000 (ECLI:IT:COST:2000:425)
Massima numero 25737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  09/10/2000;  Decisione del  09/10/2000
Deposito del 17/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Massime associate alla pronuncia:  25736  25738


Titolo
Credito (istituti di) - Anatocismo bancario - Testo unico bancario - Delega al governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del testo unico bancario - Asserita inosservanza del termine per l'esercizio della delega - Proroga "ex lege" - Tempestività dell'emanazione del decreto legislativo.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 impugnato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per asserita inosservanza da parte del legislatore delegato del termine previsto dall'art. 1 della legge n. 128 del 1998 per l'esercizio di delega. L'esercizio della delega e' stato tempestivo in quanto, per effetto della scadenza del termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari dopo il 22 maggio 1999, il termine annuale decorrente dal 22 maggio 1998 e' stato prorogato al 20 agosto 1999 (secondo quanto previsto dallo stesso art. 1 della citata legge di delega n. 128 del 1998) sicche' il decreto legislativo n. 342 del 1999 deve considerarsi tempestivo, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto e' stato emanato il 4 agosto 1999, a nulla rilevando la successiva data (4 ottobre 1999) di pubblicazione. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  24/04/1998  n. 128  art. 1