Sentenza 426/2000 (ECLI:IT:COST:2000:426)
Massima numero 25739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 17/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Massime associate alla pronuncia:
25740
Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Eccepita irrilevanza sollevata dall'avvocatura dello stato - Reiezione dell'eccezione.
Questione di legittimità costituzionale - Eccepita irrilevanza sollevata dall'avvocatura dello stato - Reiezione dell'eccezione.
Testo
Nel giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, va rigettata l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto il giudice rimettente ha motivato il diverso e piu' ampio ambito di applicazione della norma denunziata con il richiamo al successivo comma 4 della norma stessa. A.M.M.
Nel giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, va rigettata l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto il giudice rimettente ha motivato il diverso e piu' ampio ambito di applicazione della norma denunziata con il richiamo al successivo comma 4 della norma stessa. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte