Sentenza 426/2000 (ECLI:IT:COST:2000:426)
Massima numero 25740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 17/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Massime associate alla pronuncia:
25739
Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Proventi - Destinazione di una parte di essi a previdenza integrativa del personale di polizia municipale - Lamentata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione e disparita' di trattamento rispetto agli altri dipendenti dell'ente pubblico - Non fondatezza della questione.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Proventi - Destinazione di una parte di essi a previdenza integrativa del personale di polizia municipale - Lamentata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione e disparita' di trattamento rispetto agli altri dipendenti dell'ente pubblico - Non fondatezza della questione.
Testo
Con l'art. 208, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 285 del 1992, il legislatore non ha affatto inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensi' un fondo speciale - alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada - a disposizione degli enti locali per provvedere, secondo la discrezionalita' ad essi riconosciuta dal successivo comma 4, a specifiche finalita'. Le determinazioni degli enti sono quindi condizionate dall'esistenza di tali risorse e non hanno alcun legame con la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale, cosicche' e' escluso che possa parlarsi di una attivita' di accertamento nell'interesse personale degli accertatori, la quale, invece, e' sempre svolta nell'interesse obiettivo dell'ente, e' soggetta in ogni caso al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, ed e' vincolata, o, al piu', qualificata da discrezionalita' meramente tecnica. Non e' pertanto fondata - in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. A.M.M.
Con l'art. 208, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 285 del 1992, il legislatore non ha affatto inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensi' un fondo speciale - alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada - a disposizione degli enti locali per provvedere, secondo la discrezionalita' ad essi riconosciuta dal successivo comma 4, a specifiche finalita'. Le determinazioni degli enti sono quindi condizionate dall'esistenza di tali risorse e non hanno alcun legame con la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale, cosicche' e' escluso che possa parlarsi di una attivita' di accertamento nell'interesse personale degli accertatori, la quale, invece, e' sempre svolta nell'interesse obiettivo dell'ente, e' soggetta in ogni caso al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, ed e' vincolata, o, al piu', qualificata da discrezionalita' meramente tecnica. Non e' pertanto fondata - in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte