Sentenza 427/2000 (ECLI:IT:COST:2000:427)
Massima numero 25741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 18/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Titolo
Giudice amministrativo rimettente - Ritenuto difetto di giurisdizione - Eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dall'avvocatura dello stato - Reiezione.
Giudice amministrativo rimettente - Ritenuto difetto di giurisdizione - Eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dall'avvocatura dello stato - Reiezione.
Testo
Con riferimento ai provvedimenti di sottoposizione a misura di prevenzione, la natura di sanzione accessoria della revoca della patente di guida (prevista dal combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 285 del 1992) e' tutt'altro che certa sicche' non puo' affermarsi che, per le relative controversie, il giudice amministrativo sia manifestamente privo di giurisdizione. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita' - proposta dall'Avvocatura dello Stato per ritenuto difetto di giurisdizione dei giudici rimettenti - delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sollevate dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio e della Puglia in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 76 e 97 della Costituzione. L.T.
Con riferimento ai provvedimenti di sottoposizione a misura di prevenzione, la natura di sanzione accessoria della revoca della patente di guida (prevista dal combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 285 del 1992) e' tutt'altro che certa sicche' non puo' affermarsi che, per le relative controversie, il giudice amministrativo sia manifestamente privo di giurisdizione. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita' - proposta dall'Avvocatura dello Stato per ritenuto difetto di giurisdizione dei giudici rimettenti - delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sollevate dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio e della Puglia in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 76 e 97 della Costituzione. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte