Sentenza 427/2000 (ECLI:IT:COST:2000:427)
Massima numero 25742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 18/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di chi sia o sia stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio o a una misura di prevenzione - Lamentata, irragionevole equiparazione, quanto ad effetti, alle altre più gravi misure di prevenzione, con lesione del diritto al lavoro nonche' asserito contrasto con i principi della legge delega e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Questione riferibile a norme di natura regolamentare - Inammissibilità delle questioni.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di chi sia o sia stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio o a una misura di prevenzione - Lamentata, irragionevole equiparazione, quanto ad effetti, alle altre più gravi misure di prevenzione, con lesione del diritto al lavoro nonche' asserito contrasto con i principi della legge delega e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Questione riferibile a norme di natura regolamentare - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente di guida per coloro che siano o siano stati sottoposti a una misura di prevenzione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'esame di questioni incidentali di legittimita' costituzionale riguardanti norme aventi natura regolamentare - quali quelle impugnate - eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi che e' limitata all'esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge. L.T.
Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente di guida per coloro che siano o siano stati sottoposti a una misura di prevenzione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'esame di questioni incidentali di legittimita' costituzionale riguardanti norme aventi natura regolamentare - quali quelle impugnate - eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi che e' limitata all'esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte