Sentenza 427/2000 (ECLI:IT:COST:2000:427)
Massima numero 25743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 18/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione della sorveglianza speciale - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, e violazione del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione della sorveglianza speciale - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, e violazione del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente per chi sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Va, infatti, osservato che: a) mentre la sottoposizione a una misura di prevenzione dipende dall'attualita' di un giudizio di pericolosita' per la sicurezza pubblica (da effettuare sulla base dei criteri determinati dalla legge) che getta un'ombra di presunzione negativa circa la propensione a delinquere in futuro, la condanna ad una pena detentiva (anche se non inferiore a tre anni) riguarda, di per se', il passato e non comporta necessariamente lo stesso tipo di giudizio, sicche' appare del tutto ragionevole che per questa seconda ipotesi la revoca della patente non sia prevista come automatica, a differenza di quanto accade per la prima; b) nemmeno puo' dirsi violato il diritto al lavoro in quanto non solo tra la guida personale dell'automezzo e l'esercizio del diritto al lavoro non vi e' un rapporto di condizionamento assoluto, ma va anche considerato che il diritto al lavoro puo' essere modellato dal legislatore discrezionalmente in modo da tenere conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti, quale, appunto, quella della prevenzione dei reati che danno luogo alla misura della sorveglianza speciale. Precedenti: - sent. n. 193 del 1997 sulla misura della sorveglianza speciale. L.T.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente per chi sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Va, infatti, osservato che: a) mentre la sottoposizione a una misura di prevenzione dipende dall'attualita' di un giudizio di pericolosita' per la sicurezza pubblica (da effettuare sulla base dei criteri determinati dalla legge) che getta un'ombra di presunzione negativa circa la propensione a delinquere in futuro, la condanna ad una pena detentiva (anche se non inferiore a tre anni) riguarda, di per se', il passato e non comporta necessariamente lo stesso tipo di giudizio, sicche' appare del tutto ragionevole che per questa seconda ipotesi la revoca della patente non sia prevista come automatica, a differenza di quanto accade per la prima; b) nemmeno puo' dirsi violato il diritto al lavoro in quanto non solo tra la guida personale dell'automezzo e l'esercizio del diritto al lavoro non vi e' un rapporto di condizionamento assoluto, ma va anche considerato che il diritto al lavoro puo' essere modellato dal legislatore discrezionalmente in modo da tenere conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti, quale, appunto, quella della prevenzione dei reati che danno luogo alla misura della sorveglianza speciale. Precedenti: - sent. n. 193 del 1997 sulla misura della sorveglianza speciale. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte